Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio n. 12998
Salvaguardia
ai sensi dell’articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 e del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del
22 aprile 2013 (cd. Salvaguardia del 10.130). Integrazione al Messaggio n. 012577 del 2 agosto 2013.
Ad integrazione del messaggio n. 12577
del 2 agosto 2013, con il quale sono state fornite le indicazione
operative relative alla salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 231 e
233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il presente messaggio si
forniscono le modalità operative specifiche per gli iscritti alla
Gestione dipendenti pubblici.
Il Decreto 22 aprile 2013 del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, ha disciplinato le modalità di attuazione
della salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge
24 dicembre 2012, n. 228.
Il citato decreto ha previsto che
l’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di apposita
domanda da parte degli interessati, stabilendo criteri diversi per
ciascuna tipologia di lavoratore.
Tutte le domande devono essere presentate entro 120 gg. dalla pubblicazione del decreto, e quindi entro il 25 settembre 2013.
1. Lavoratori cessati dal
rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita
ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non
governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 (art. 1, comma 231,
lettera a)).
Il contingente numerico per questa
tipologia di lavoratori, in cui sono ricompresi anche gli iscritti alla
Gestione dipendenti pubblici, è stato fissato in 2.560 unità.
Potenziali destinatari della
salvaguardia sono i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il
30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a
seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31
dicembre 2011, e che perfezionino i requisiti utili al trattamento
pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità
di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223
ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in
deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
a) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione
Con riferimento ai lavoratori del
presente punto, l’articolo 4 del decreto interministeriale del 22 aprile
2013 ha stabilito quanto segue.
I lavoratori in parola devono presentare
le istanze di accesso al beneficio alla salvaguardia, corredate
dell'accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilità, alla
Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio, entro
il 25 settembre 2013 (120° giorno dal 28 maggio 2013,
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del decreto
interministeriale del 22 aprile 2013), precisando altresì la data di
cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora i lavoratori di che trattasi non
siano in grado di produrre l'accordo a seguito del quale sono stati
collocati in mobilità, sarà cura della DTL acquisire lo stesso presso i
datori di lavoro che hanno proceduto ai licenziamenti o presso le
competenti Pubbliche Amministrazioni.
Al fine di attribuire una data certa
all'accordo di messa in mobilità, la Direzione territoriale competente
si avvarrà, tra gli altri, dei documenti relativi alla procedura di
mobilità, ivi inclusi la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché il versamento di cui al comma
3 del medesimo articolo.
Le Direzioni territoriali del lavoro
dovranno comunicare l’accoglimento delle istanze presentate dagli
iscritti Inps - Gestione dipendenti pubblici alla casella di posta
elettronica certificata della D.C. Previdenza dell’Inps Gestione
dipendenti pubblici(dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it).
Sarà cura dell’Ufficio I della D.C.
Previdenza, una volta effettuata la verifica dei requisiti utili per
l’inclusione dei tali soggetti nel monitoraggio, fornire alla Direzione
Centrale Pensioni ogni utile informazione per valutare se l’interessato
possa essere inserito nella graduatoria dei potenziali destinatari
della c.d. «salvaguardia».
2.Lavoratori il cui
rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo (art. 1,
comma 231, lettera c)).
Il contingente numerico per questa
tipologia di lavoratori, in cui sono ricompresi anche gli iscritti alla
Gestione dipendenti pubblici, è stato fissato in n. 5.130 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012:
- in ragione di accordi individuali
sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del
c.p.c., ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo
all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, entro il 31 dicembre 2011, anche se
abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività a condizione
che:
- abbiano conseguito successivamente
alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito
a tali attività non superiore a euro 7.500;
- perfezionino i requisiti anagrafici e
contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011,
entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al
6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).
L’articolo 3, comma 2, del D.I. del 22
aprile 2013 stabilisce che tali lavoratori conseguono il beneficio a
condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da
elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle
Direzioni territoriali del lavoro, ovvero, agli altri soggetti
equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o
regolamentari.
a) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione
Con riferimento ai lavoratori di cui al
presente punto, l’articolo 5 del D.I. del 22 aprile 2013 ha disposto
che gli stessi devono presentare alle Direzioni Territoriali del Lavoro
istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in argomento,
corredata dagli accordi che hanno dato luogo alla cessazione del
rapporto di lavoro.
Le predette istanze devono essere presentate entro il 25 settembre 2013 (entro
120 gg. dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del
22 aprile 2013 nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013) alle
Direzioni territoriali del lavoro innanzi alle quali sono stati
sottoscritti gli accordi individuali, ovvero, in caso di accordi
collettivi, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base
alla residenza dei lavoratori cessati.
Si precisa che i lavoratori di cui al
presente punto, rimasti esclusi dalle precedenti salvaguardie (65.000 e
55.000), le cui domande di accesso al beneficio siano state accolte
dalle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro, sono tenuti a presentare istanza per
l’accesso al beneficio di cui all’ art. 1, comma 231, della legge n.
228 del 2012 ed all’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto
interministeriale del 22 aprile 2013, alle competenti Commissioni delle
Direzioni territoriali del lavoro entro il 25 settembre 2013.
Le Direzioni territoriali del lavoro
dovranno comunicare l’accoglimento delle istanze presentate dagli
iscritti Inps - Gestione dipendenti pubblici alla casella di posta
elettronica certificata della D.C. Previdenza dell’Inps Gestione
dipendenti pubblici (dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it).
Sarà cura dell’Ufficio I della D.C.
Previdenza, una volta effettuata la verifica dei requisiti utili per
l’inclusione dei tali soggetti nel monitoraggio, fornire alla Direzione
Centrale Pensioni ogni utile informazione per valutare se l’interessato
possa essere inserito nella graduatoria dei potenziali destinatari
della c.d. «salvaguardia».
3. Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 1, comma 231, lettera b)).
Il contingente numerico per questa
tipologia di lavoratori, in cui sono ricompresi anche gli iscritti alla
Gestione dipendenti pubblici, è stato fissato in n. 1.590 unità.
Potenziali destinatari della
salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 i quali:
- possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;
- anche se abbiano svolto,
successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi
attività dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a
condizione che abbiano conseguito successivamente al 4 dicembre 2011 un
reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a
euro 7.500 annui;
- perfezionino i requisiti anagrafici e
contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011,
entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al
6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).
a) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione
Con riferimento ai lavoratori di cui al
presente punto, l’articolo 8 del decreto interministeriale del 22 aprile
2013 ha disposto altresì quanto segue.
I lavoratori di che trattasi devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla norma in esame all’INPS, entro il 25 settembre 2013 (entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013).
Le istanze presentate dagli iscritti
Inps Gestione dipendenti pubblici devono essere inoltrate alla casella
di posta elettronica certificata della D.C. Previdenza dell’ex Inpdap (dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it), utilizzando il modello AP90 (prosecuzione volontaria della contribuzione)pubblicato nella sezione “MODULI” presente nella pagina iniziale del sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it).
Avverso il provvedimento di diniego di
accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare
istanza di riesame, presso la D.C. Previdenza Ufficio I Pensioni, entro
30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
4.Lavoratori autorizzati
alla prosecuzione volontaria e collocati in mobilità ordinaria, i
quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il
termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento
volontario (articolo 1, comma 231, lett. d)).
Il contingente numerico per questa
tipologia di lavoratori, in cui sono ricompresi anche gli iscritti alla
Gestione dipendenti pubblici, è stato fissato in n. 850 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che:
- dopo la cessazione del periodo di
fruizione dell’indennità di mobilità effettuino i versamenti volontari
che consentano il perfezionamento dei requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (data di scadenza
deltrentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in
vigore del decreto legge n. 201 del 2011).
Nei confronti di tali lavoratori non
risultano applicabili le condizioni per l’accesso alla salvaguardia in
argomento previste per i lavoratori appartenenti alle categoria
illustrata al punto 2.2 del messaggio n. 12577 del 2 agosto 2013.
Pertanto, per questa tipologia di
lavoratori, l’eventuale rioccupazione successiva al termine del periodo
di mobilità determinerà l’esclusione dalla salvaguardia.
a) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione
Con riferimento ai lavoratori di cui al
presente punto, l’articolo 8 del decreto interministeriale del 22 aprile
2013 ha disposto che i medesimi devono presentare all’INPS istanza di
accesso al beneficio previsto dalla norma in esame entro il 25 settembre 2013 (120° giorno dal 28 maggio 2013, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del predetto decreto interministeriale).
Le istanze presentate dagli iscritti
Inps Gestione dipendenti pubblici devono essere inoltrate alla casella
di posta elettronica certificata della D.C. Previdenza dell’ex Inpdap (dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it), utilizzando il modello AP91 (prosecuzione volontaria della contribuzione e collocati in mobilità ordinaria)pubblicato nella sezione “MODULI” presente nella pagina iniziale del sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it).
Avverso il provvedimento di diniego di
accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare
istanza di riesame, presso la D.C. Previdenza Ufficio I Pensioni, entro
30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
Il Vicario del Direttore Generale