- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

sabato 24 agosto 2013

“Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n. 92/2012)”.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Messaggio n. 12577

L'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (allegato 1),  ferme restando le disposizioni di salvaguardia previste dall’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011, dall’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012 e dai decreti interministeriali del 1° giugno 2012 e dell’8 ottobre 2012, stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, continuano ad applicarsi a soggetti appartenenti a determinate categorie di lavoratori che di seguito si illustrano, ancorché gli stessi maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Il comma 233 del predetto articolo 1 ha stabilito, altresì, che l'Istituto provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, sulla base:

a) della data di cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori collocati in mobilità' ordinaria o in deroga;
b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria;
c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231 per i lavoratori cessati a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo.

Il comma 234 del citato articolo 1 ha determinato le risorse finanziarie destinate al riconoscimento del beneficio di cui al comma 231, stabilendo il limite massimo dell'onere finanziario in 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni di euro per l'anno 2014, 135 milioni di euro per l'anno 2015, 107 milioni di euro per l'anno 2016, 46 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 28 milioni di euro per l'anno 2019 e 10  milioni di euro per l'anno 2020.

Nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal  predetto comma 234 non saranno prese in considerazione ulteriori domande.

Pertanto, le disposizioni in esame relative a tale salvaguardia consentono l’accesso al pensionamento, con le regole vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011, nei confronti di coloro il cui trattamento pensionistico ha decorrenza entro il 31 dicembre 2020.

Come previsto dal comma 232 del citato articolo 1, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 22 aprile 2013 (allegato 2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, ha definito le modalità di attuazione della salvaguardia in argomento e ha determinato in n. 10.130  il contingente complessivo dei beneficiari della stessa.
Con il presente messaggio, condiviso nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota  prot. 29/0003146/P del 1°/08/2013, si forniscono le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in oggetto.