Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio n. 12577L'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (allegato 1), ferme restando le disposizioni di salvaguardia previste dall’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011, dall’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012 e dai decreti interministeriali del 1° giugno 2012 e dell’8 ottobre 2012, stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, continuano ad applicarsi a soggetti appartenenti a determinate categorie di lavoratori che di seguito si illustrano, ancorché gli stessi maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Il comma 233 del predetto articolo 1 ha
stabilito, altresì, che l'Istituto provvede al monitoraggio delle
domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono
avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti
prima del 6 dicembre 2011, sulla base:
a) della data di cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori collocati in mobilità' ordinaria o in deroga;
b) della data di cessazione del rapporto
di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari per i
soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria;
c) della data di cessazione del rapporto
di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231
per i lavoratori cessati a seguito di accordi individuali o collettivi
di incentivo all’esodo.
Il comma 234 del citato articolo 1 ha
determinato le risorse finanziarie destinate al riconoscimento del
beneficio di cui al comma 231, stabilendo il limite massimo dell'onere
finanziario in 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni di euro
per l'anno 2014, 135 milioni di euro per l'anno 2015, 107 milioni di
euro per l'anno 2016, 46 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di
euro per l'anno 2018, 28 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni
di euro per l'anno 2020.
Nel caso di raggiungimento del limite
numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal predetto comma 234
non saranno prese in considerazione ulteriori domande.
Pertanto, le disposizioni in esame
relative a tale salvaguardia consentono l’accesso al pensionamento, con
le regole vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011, nei confronti di
coloro il cui trattamento pensionistico ha decorrenza entro il 31
dicembre 2020.
Come previsto dal comma 232 del citato
articolo 1, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del
22 aprile 2013 (allegato 2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123
del 28 maggio 2013, ha definito le modalità di attuazione della
salvaguardia in argomento e ha determinato in n. 10.130 il contingente
complessivo dei beneficiari della stessa.
Con il presente messaggio, condiviso nel
suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con nota prot. 29/0003146/P del 1°/08/2013, si forniscono le
prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in
oggetto.