- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

sabato 24 agosto 2013

“Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro”. Prestazione a favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Circolare n. 119

1. Quadro normativo

L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 (allegato 1), rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, così come modificata dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, di conversione del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.

In particolare, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991.

Sono ammessi alla prestazione anche i dirigenti risultati in esubero nell’ambito di un processo di riduzione di personale avente qualifica dirigenziale, conclusosi con un accordo firmato da un’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

I predetti lavoratori devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro presenta domanda all’INPS accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.

L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore.

A seguito dell’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.

In caso di mancato versamento della provvista mensile, l’INPS notifica un avviso di pagamento e, ove necessario, procede all’escussione della fideiussione.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 24 del 19 giugno 2013, ha fornito indicazioni in merito alle fattispecie previste dalla norma, ai requisiti del datore di lavoro e dei lavoratori, e alle procedure amministrative.

Al riguardo, si fa presente che l’illustrazione che segue riguarda esclusivamente i soggetti i cui trattamenti di pensione debbano essere liquidati a carico delle gestioni pensionistiche dell’INPS, con esclusione delle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS, confluite recentemente in INPS, per le quali si fa riserva di successive indicazioni.


2. Oggetto dell’intervento

La disposizione ha lo scopo di attuare, nei casi di eccedenza di personale, interventi nei confronti dei lavoratori più prossimi alla pensione da parte di datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti, previsti da accordi stipulati tra i datori di lavoro e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, e consistenti nell’erogazione di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e nel riconoscimento della relativa contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi di età e di contribuzione per il pensionamento.

La prestazione è erogata in forma rateale in favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico entro un periodo massimo di quattro anni (48 mesi).

La prestazione e la contribuzione sono a totale carico del datore di lavoro.