Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare n. 119
1. Quadro normativo
L’articolo 4, commi da 1
a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 (allegato 1), rubricata
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”, così come modificata dalla legge n. 221 del 17
dicembre 2012, di conversione del decreto legge n. 179 del 18 ottobre
2012, prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di
stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più
di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare
l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
In particolare, il
datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista
finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione
di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e
per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti
minimi per il pensionamento.
La stessa prestazione può essere oggetto
di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della
legge n. 223 del 23 luglio 1991.
Sono ammessi alla prestazione anche i
dirigenti risultati in esubero nell’ambito di un processo di riduzione
di personale avente qualifica dirigenziale, conclusosi con un accordo
firmato da un’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo
di lavoro della categoria.
I predetti lavoratori
devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia
o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro presenta domanda
all’INPS accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della
solvibilità in relazione agli obblighi.
L’accordo diviene efficace a seguito di
validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine
alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore.
A seguito dell’accettazione
dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente
all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione
figurativa correlata.
In caso di mancato versamento della
provvista mensile, l’INPS notifica un avviso di pagamento e, ove
necessario, procede all’escussione della fideiussione.
Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con circolare n. 24 del 19 giugno 2013, ha fornito
indicazioni in merito alle fattispecie previste dalla norma, ai
requisiti del datore di lavoro e dei lavoratori, e alle procedure
amministrative.
Al riguardo, si fa presente che
l’illustrazione che segue riguarda esclusivamente i soggetti i cui
trattamenti di pensione debbano essere liquidati a carico delle gestioni
pensionistiche dell’INPS, con esclusione delle gestioni ex INPDAP ed ex
ENPALS, confluite recentemente in INPS, per le quali si fa riserva di
successive indicazioni.
2. Oggetto dell’intervento
La disposizione ha lo
scopo di attuare, nei casi di eccedenza di personale, interventi nei
confronti dei lavoratori più prossimi alla pensione da parte di datori
di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti, previsti da
accordi stipulati tra i datori di lavoro e organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello aziendale, e consistenti
nell’erogazione di una prestazione di importo pari al trattamento di
pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e nel
riconoscimento della relativa contribuzione fino al raggiungimento dei
requisiti minimi di età e di contribuzione per il pensionamento.
La prestazione è erogata
in forma rateale in favore dei lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti
minimi per la fruizione del trattamento pensionistico entro un periodo
massimo di quattro anni (48 mesi).
La prestazione e la contribuzione sono a totale carico del datore di lavoro.