Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio n. 12903
Sentenza della Corte
Costituzionale n. 234 del 22.07.2011. Estensione del diritto di opzione
ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia. Chiarimenti.
La sentenza della Corte Costituzionale
n. 234 del 22.07.2011 ha riconosciuto agli assicurati il diritto di
optare tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di
disoccupazione, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato e
ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.
Con circolare n. 138 del 26.10.2011,
l’Istituto ha fornito, con riferimento all’indennità di disoccupazione
ordinaria non agricola con requisiti normali, le relative istruzioni
operative.
Si ritiene che anche i trattamenti
speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui alle leggi 6 agosto
1975, n. 427, 23 luglio 1991, n. 223 e 19 luglio 1994 n. 451, debbano
rientrare nell’ambito dell’ampia formulazione della norma dichiarata
incostituzionale e del dettato della Corte Costituzionale.
Pertanto, in ossequio a quanto disposto
dalla citata sentenza, l’assicurato ha il diritto di scegliere tra
l’assegno ordinario di invalidità e i trattamenti di disoccupazione di
cui sopra, che potranno essere optati fino alla loro durata e ferma
restando l’incumulabilità delle due prestazioni.
Come già espresso nella circolare n. 138
del 2011, si precisa che le norme dichiarate costituzionalmente
illegittime, che fissavano la decadenza dalla prestazione al
conseguimento della pensione/assegno ordinario di invalidità, cessano di
avere efficacia e non possono trovare applicazione dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione della Consulta, avvenuta
nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n.
32 del 27-7-2011.
La suddetta sentenza estende i suoi
effetti anche ai rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’Inps,
sebbene riferiti a situazioni antecedenti la predetta pubblicazione.
La sentenza, tuttavia, non produce più
alcun effetto nei confronti dei rapporti ormai irreversibilmente
esauriti anteriormente alla pronuncia di illegittimità costituzionale,
per effetto di intervenuto giudicato che ha fissato definitivamente la
regola iuris da applicare al caso concreto oggetto di
contenzioso, oppure per effetto della loro consolidata intangibilità
ascrivibile all’avveramento della prescrizione estintiva decennale
oppure all’avveramento della decadenza sostanziale.
Pertanto, per quanto concerne i tre trattamenti speciali dell’edilizia di cui:
- alla legge 6 agosto 1975, n. 427, art. 9, e seguenti;
- alla legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 11, commi 2 e 3;
- al Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994 n. 451, art. 3, comma 3 e 4;
l’esercizio del diritto di opzione potrà
essere fatto valere secondo le istruzioni operative già fornite con
circolare n. 138/2011.
In particolare, per un corretto
esercizio del diritto di opzione, è condizione indefettibile che
l’assicurato presenti alla competente Struttura dell’Istituto domanda
amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà
di scegliere il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia in
luogo dell’assegno ordinario di invalidità.
Nel caso in cui i lavoratori diventino
titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla
presentazione della domanda di trattamento speciale di disoccupazione
per l’edilizia o durante il periodo di fruizione del trattamento
medesimo, gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta,
la facoltà di opzione a favore del trattamento speciale di
disoccupazione per l’edilizia entro 60 giorni dalla data in cui è stato
notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno
ordinario di invalidità.
Qualora essi non esercitino tale opzione
o la esercitino in ritardo, l’importo del trattamento speciale di
disoccupazione per l’edilizia già corrisposto diventa non dovuto a
partire dalla decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e deve
essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi a
quest’ultimo.
In ogni caso di opzione a favore del
trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, l’erogazione
dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo
di fruizione della predetta indennità.
I lavoratori che abbiano esercitato la
facoltà di opzione per il trattamento speciale di disoccupazione per
l’edilizia, possono rinunciare al trattamento in qualsiasi momento
ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità.
La rinuncia, che ha valore dalla data in
cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha
esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua del
trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.
Il Direttore Generale |