Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio n. 11761
Premessa.
Come noto, l’articolo 7, c. 4 del D.lgs.
167/2011 (TU dell’apprendistato), ha previsto la possibilità di
assumere in apprendistato lavoratori in mobilità, ai fini della loro
qualificazione o riqualificazione professionale. In questo caso, è
consentito derogare sia ai limiti anagrafici previsti in genere per
l’instaurazione dei rapporti di apprendistato, sia alla normativa in
materia di licenziamento, trovando applicazione, per detti lavoratori,
la disciplina in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge
n. 604/1966.
Riguardo all’applicabilità di questo particolare istituto, il Ministero del Lavoro ha precisato[1] che il ricorso a detta tipologia era possibile già all’atto di entrata in vigore del citato TU[2] negli ambiti in cui la nuova regolamentazione fosse operativa[3] e che, in caso contrario, per i lavoratori in mobilità poteva trovare applicazione la previgente disciplina, “ferme
restando le disposizioni in materia licenziamenti individuali di cui
alla legge 604/1966 e il regime contributivo di cui alla legge 223/1991”.
1. Contribuzione.
Con riferimento agli aspetti di
carattere contributivo, il citato articolo 7, c. 4, stabilisce che, per
detti soggetti, opera il regime contributivo agevolato di cui
all'articolo 25, c.9, della legge n. 223/1991 e, ove spettante,
l'incentivo di cui all'articolo 8, c.4, della medesima legge.
Con circolare n. 128/2012, è stato
chiarito che, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, la
contribuzione complessiva riferita a questi lavoratori è pari al 15,84%
(10% + 5,84% a carico dipendente).
Al termine del periodo agevolato
previsto dalla norma, mentre il carico contributivo del lavoratore
rimane pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato,
la contribuzione datoriale è, invece, dovuta in misura piena.
Riguardo alla sua portata, si precisa quanto segue.
Pur con le particolarità previste dalla
legge e sopra descritte, non pare possano esserci dubbi in merito alla
natura del rapporto che, quindi, fino alla scadenza contrattualmente
definita in relazione alla diversa tipologia, rimane quello di
apprendistato.
Conseguentemente, anche le forme
assicurative rimangono quelle espressamente stabilite per detta
tipologia dall’articolo 2, c. 2 del TU e, cioè:
- IVS;
- Cuaf;
- Malattia;
- Maternità;
- ASpI.
Riguardo alle rispettive misure, si
precisa che le stesse saranno quelle ordinariamente previste in
relazione al settore di classificazione (Industria – Artigianato –
Agricoltura – Credito/Assicurazioni – Commercio/Terziario) e alle
caratteristiche aziendali, con applicazione delle eventuali riduzioni di
legge (es. Cuaf). Inoltre, per detti lavoratori continueranno a operare
le misure compensative in favore della Previdenza complementare e/o del
Fondo di Tesoreria, secondo quanto stabilito dall’articolo 10 del DLgs.
252/05 e dall’articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni.A titolo esemplificativo, per un apprendista assunto dalle
liste di mobilità ex lege n. 223/1991 da parte di una impresa
commerciale con Cuaf ridotta, le misure contributive successive al 18°
mese di attività e fino alla scadenza del contratto di apprendistato
saranno le seguenti:
Assicurazioni | Misure % | Note |
IVS | 29,65 | 23,81% DL + 5,84% lav. |
Cuaf | 0,43 | |
Maternità | 0,24 | |
Malattia | 2,44 | |
ASpI | 1,61 | |
Totale | 34,37 |
2. Modalità operative.
Per la compilazione del flusso Uniemens si confermano le disposizioni dettate al punto 7 della circolare n. 128/2012.
In particolare, i lavoratori assunti con
contatto di apprendistato dalle liste di mobilità, dal 19° mese in poi,
devono essere identificati nell’elemento <Qualifica1> con il
codice “5” e nell’elemento <TipoContribuzione> con il codice “J5”.
Il Direttore Generale