Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare n. 111
A decorrere dal primo gennaio 2013 l’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 prevede una riduzione contributiva del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree. Si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’incentivo.
1. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo.
Ai sensi dell’articolo 4, commi 8 - 11,
della legge 28 giugno 2012, n. 92 (allegato 1), a decorrere dal primo
gennaio 2013 è in vigore un nuovo incentivo per l’assunzione delle
seguenti categorie di lavoratori:
- uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
- donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
- donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
Ai sensi dell’articolo 20, comma 5 ter, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,[i] la locuzione legislativa “privo di impiego regolarmente retribuito”
deve essere interpretata in conformità ai criteri di individuazione
definiti con il decreto del Ministero del lavoro del 20 marzo 2013,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013.
Nell’attesa che venga emanata dal
Ministero del lavoro la circolare esplicativa del suddetto decreto , si
illustra l’applicazione dell’incentivo in relazione agli uomini e alle
donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici
mesi.
In relazione a questa categoria di
lavoratori si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e
dal settore economico di impiego; l’età deve essere considerata al
momento di decorrenza dell’originaria assunzione, salve le precisazioni
contenute nei paragrafi 2.1.4 e 2.1.5; il possesso dello stato di
disoccupazione è disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181 e successive modifiche e integrazioni.
2. Rapporti incentivati. Misura e durata dell’incentivo.