- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

sabato 24 agosto 2013

sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Messaggio n. 11985

Con messaggi n. 8123 del 23/3/2010 e n. 23542 del 20/09/2010, l’Istituto ha diramato le istruzioni applicative in riferimento alla fattispecie disciplinata dall’ art. 1. comma 8, D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009 che ha stabilito, in via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, il beneficio dell’incentivo al reimpiego per i lavoratori percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nei limiti delle mensilità autorizzate ma non ancora percepite. Detto beneficio viene liquidato in forma anticipata in unica soluzione.
Il citato art.1, comma 8, ha altresì stabilito che ricorrendo le condizioni di cui all’art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (si veda in proposito il punto 3.1 del messaggio n. 8123/2010), possa essere liquidato al lavoratore anche il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo.
In ogni caso incombe sul lavoratore, successivamente all’ammissione al beneficio dell’incentivo al reimpiego e prima dell’erogazione del medesimo, l’obbligo di dimettersi dall’impresa di appartenenza.
In relazione alla quantificazione del beneficio, si rinvia al punto 3.2 del richiamato  messaggio n. 8123/2010, in base al quale  le eventuali proroghe del trattamento di integrazione salariale accordate dopo la data di presentazione dell’istanza non producono effetti sulla quantificazione del beneficio.
In tale contesto normativo, il Comitato Amministratore del Fondo speciale del settore del trasporto aereo, con delibera n. 43 del 25 marzo 2013, integrando il secondo capoverso dell'art. E) punto 1 B, subparagrafo 1. c.) del Regolamento vigente, ha disciplinato le modalità di erogazione della prestazione integrativa corrisposta dal Fondo per i lavoratori ai quali sia stato già concesso dall’Istituto il beneficio per l’incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa (art. 1. comma 8, D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009 e successive modificazioni).
Per l’effetto, a tutti i lavoratori interessati che, entro la data del 31/12/2012, abbiano presentato la domanda per l’incentivo al reimpiego, la prestazione integrativa del Fondo continuerà ad essere erogata con cadenza mensile per un numero di mensilità pari al periodo della prestazione principale liquidato in forma anticipata in unica soluzione.