Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio n. 11985
Con messaggi n. 8123 del 23/3/2010 e n.
23542 del 20/09/2010, l’Istituto ha diramato le istruzioni applicative
in riferimento alla fattispecie disciplinata dall’ art. 1. comma 8, D.L.
n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009 che ha stabilito, in via
sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, il beneficio
dell’incentivo al reimpiego per i lavoratori percettori del trattamento
di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nei limiti delle
mensilità autorizzate ma non ancora percepite. Detto beneficio viene
liquidato in forma anticipata in unica soluzione.
Il citato art.1, comma 8, ha altresì
stabilito che ricorrendo le condizioni di cui all’art. 16, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (si veda in proposito il punto 3.1
del messaggio n. 8123/2010), possa essere liquidato al lavoratore anche
il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo.
In ogni caso incombe sul lavoratore,
successivamente all’ammissione al beneficio dell’incentivo al reimpiego e
prima dell’erogazione del medesimo, l’obbligo di dimettersi
dall’impresa di appartenenza.
In relazione alla quantificazione del
beneficio, si rinvia al punto 3.2 del richiamato messaggio n.
8123/2010, in base al quale le eventuali proroghe del trattamento di
integrazione salariale accordate dopo la data di presentazione
dell’istanza non producono effetti sulla quantificazione del beneficio.
In tale contesto normativo, il Comitato
Amministratore del Fondo speciale del settore del trasporto aereo, con
delibera n. 43 del 25 marzo 2013, integrando il secondo capoverso
dell'art. E) punto 1 B, subparagrafo 1. c.) del Regolamento vigente, ha
disciplinato le modalità di erogazione della prestazione integrativa
corrisposta dal Fondo per i lavoratori ai quali sia stato già concesso
dall’Istituto il beneficio per l’incentivo al reimpiego in forma
autonoma o in cooperativa (art. 1. comma 8, D.L. n. 78/2009, convertito
in L. n. 102/2009 e successive modificazioni).
Per l’effetto, a tutti i lavoratori
interessati che, entro la data del 31/12/2012, abbiano presentato la
domanda per l’incentivo al reimpiego, la prestazione integrativa del
Fondo continuerà ad essere erogata con cadenza mensile per un numero di mensilità pari al periodo della prestazione principale liquidato in forma anticipata in unica soluzione.