Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare n. 112
1. Normativa
La legge 28 giugno 2012, n. 92,
rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita”, con l’articolo 2, commi 47 e seguenti, ha
innovato, tra l’altro, la normativa in materia di riscossione
dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di
passeggeri sugli aeromobili, di cui all’articolo 2, comma 11, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed all'articolo 6-quater, comma 2, del
decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
Le disposizioni normative sopra indicate
sono state modificate per rendere più efficace il processo di
riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di
imbarco di passeggeri sugli aeromobili, quantificata dal comma 2
dell’articolo 6-quater del decreto legge n. 7/2005 nell’importo di tre
euro a passeggero.
L’art. 4, comma 75, della legge n.
92/2012 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2013, l'addizionale
comunale sui diritti di imbarco di passeggeri è ulteriormente
incrementata di due euro a passeggero imbarcato.
La legge demanda il compito della
riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale ai gestori di
servizi aeroportuali, che provvedono con le modalità in uso per la
riscossione dei diritti di imbarco nei confronti dei vettori aerei.
Questi ultimi devono versare gli importi dovuti ai gestori di servizi
aeroportuali entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
Le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale vanno, quindi,
riversate all’INPS.
Si invitano i gestori di servizi
aeroportuali ad intraprendere presso le compagnie aeree tutte le
iniziative necessarie alla riscossione delle somme da esse dovute, a
titolo di incremento dell'addizionale comunale, e non ancora versate,
così come previsto dal comma 3, dell’art. 6-quater del decreto legge n.
7/2005.