Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare n. 113
1. PREMESSA
Con il decreto del Ministero della
salute del 18 aprile 2012, di concerto con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze
(Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2012), sono state introdotte
alcune modifiche ed integrazioni al disciplinare tecnico allegato al
decreto 26 febbraio 2010, recante: «Definizione delle modalità tecniche
per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle
certificazioni di malattia al SAC».
Ai sensi del citato decreto, tutte le
Amministrazioni coinvolte sono tenute a recepire il nuovo disciplinare
tecnico – che sostituisce il precedente – e ad adeguare i propri sistemi
informativi.
Le modifiche apportate al disciplinare
arricchiscono la tipologia di informazioni che sarà possibile inviare
all’INPS utilizzando le modalità attualmente vigenti per la trasmissione
dei certificati di malattia, attraverso il Sistema di accoglienza
centrale (SAC). I medici abilitati all’invio dei suddetti certificati
sono tenuti ad aggiornare i propri software al fine di consentirne la
corretta trasmissione.
2. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO MINISTERIALE 18 APRILE 2012
Si elencano di seguito le novità più rilevanti introdotte dal disciplinare di cui al citato decreto.
1) Servizio per la comunicazione di inizio ricovero.
Tale servizio consente alle aziende
sanitarie di trasmettere all’Inps la comunicazione di inizio ricovero
previo inserimento del codice fiscale del lavoratore; la trasmissione
prevede la ricezione della conferma dell’accettazione dell’invio e
l’assegnazione da parte dell’Inps del numero di protocollo univoco
(PUCIR) consentendo altresì la stampa cartacea della comunicazione di
inizio ricovero da consegnare al lavoratore anche ai fini di una
tempestiva verifica dei dati anagrafici. Nelle modalità già in uso per
il certificato di malattia telematico, sono messe a disposizione del
lavoratore e del datore di lavoro le informazioni contenute nella
suddetta comunicazione di inizio ricovero.
2) Servizio per l’invio di un certificato di malattia in sede di dimissione.
Tale servizio consente all’azienda
sanitaria di inviare all’Inps i dati di chiusura del certificato di
ricovero per dimissioni del lavoratore e/o per trasferimento dello
stesso ad altra Struttura sanitaria.
Permette, altresì, al medico
ospedaliero, autorizzato dalla Struttura sanitaria, di riprendere la
comunicazione di inizio ricovero - attraverso il numero di protocollo
univoco della comunicazione di inizio ricovero, recuperato dal software
gestionale della Struttura sanitaria, e il codice fiscale del
lavoratore - e di certificare la diagnosi e l’eventuale prognosi per la
convalescenza.
L’accettazione, tramite SAC, del
certificato di malattia in sede di dimissione da parte dell’Inps
comporta la restituzione del numero di protocollo univoco del
certificato stesso (PUC). Successivamente, il sistema software
gestionale della Struttura sanitaria deve rendere disponibili opportune
funzioni di stampa per il rilascio della copia cartacea del certificato
al lavoratore. Tale adempimento – come già chiarito nella circolare n.
117 del 9.9.2011 con riferimento ai certificati di malattia senza
ricovero - ha anche l’utilità di consentire al lavoratore di prendere
visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi,
dell’indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un
onere a carico del lavoratore stesso.
3) Gli elementi che costituiscono il
certificato sono stati ulteriormente implementati di nuovi campi. In
particolare, si segnalano:
- la possibilità per il medico di dichiarare il ruolo in cui opera al momento del rilascio del certificato (Medico Servizio Sanitario Nazionale/Libero professionista);
- l’indicazione di evento traumatico e la possibilità di arricchire le note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare la diagnosi stessa (anche ai sensi dell’articolo 42 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 concernente l’obbligo di segnalazione di eventuale responsabilità di terzi);
- la segnalazione dell’esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta;
- la possibilità di indicare oltre alla modalità di esecuzione della visita ambulatoriale/domiciliare anche quella in regime di pronto soccorso;
- la facoltà del lavoratore di dichiarare di aver completato l’attività lavorativa nella medesima giornata del rilascio del certificato.
3. MODIFICHE AI SERVIZI EROGATI DALL’ISTITUTO
Modifiche alle applicazioni per la consultazione dei certificati e attestati di malattia
I servizi resi ai cittadini, datori di
lavoro e intermediari sono stati adeguati - in conformità a quando
disciplinato dal citato decreto - rendendo disponibili le ulteriori
informazioni contenute nei flussi informativi che perverranno
all’Istituto.
Modifiche allo schema XSD
Per quanto sopra, sono state apportate
le dovute modifiche allo schema di validazione XSD (XML Schema
Definition), necessario per la descrizione del contenuto dei file XML.
Come già comunicato con messaggio n.
7485 del 7.05.2013, in seguito alle modifiche introdotte allo schema
XSD, sono coerentemente modificati i file XML contenenti gli attestati di malattia, attualmente resi disponibili ai datori di lavoro attraverso:
- il servizio on-line presente sul sito Inps di cui alla Circolare Inps n. 60 del 16.4.2010;
- il servizio di invio degli attestati di malattia tramite PEC di cui alla circolare Inps n. 119 del 7.9.2010.
I datori di lavoro, che utilizzano
sistemi automatici per la trattazione dei suddetti file XML, dovranno
apportare i necessari adeguamenti.
A tale scopo si forniscono in allegato:
- Specifiche Tecniche degli Attestati ai Datori di lavoro in formato XML (Allegato 1), che sostituisce l’allegato al messaggio n. 7485 del 07/05/2013;
- il nuovo schema di validazione XSD (Allegato 2);
- un esempio di file XML (Allegato 3).
4. ENTRATA IN VIGORE
L’Istituto, a decorrere dal 4.6.2013
(come comunicato con il citato messaggio n. 7485 del 7.05.2013), ha già
implementato i propri sistemi informativi rendendo disponibile il nuovo
formato per la ricezione dei certificati di ricovero e dei certificati
di malattia (in base a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 1 del
citato decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012).
Con riferimento, invece, alle novità
introdotte relativamente al certificato di ricovero e di dimissioni
delle Strutture sanitarie le Regioni (ai sensi del comma 3 dell’articolo
1 del suindicato decreto) dovranno adeguarsi entro i successivi nove
mesi. Nelle more, continueranno ad essere redatti dalle Strutture
sanitarie certificati di ricovero e di dimissioni (con o senza ulteriore
prognosi) in modalità cartacea. In tali casi, i lavoratori assicurati
Inps, aventi diritto alla prestazione previdenziale dell’indennità di
malattia, dovranno provvedere, ai sensi della normativa vigente, a
trasmettere o recapitare il certificato cartaceo (entro il termine di
due giorni, nei casi in cui sia stata riconosciuta una prognosi post
ricovero; entro un anno dalle dimissioni, nei casi in cui non sia
presente ulteriore prognosi) all’Inps (certificato contenente prognosi e
diagnosi) e al proprio datore di lavoro (copia con sola prognosi).
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