Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio n. 13156
E’ stata rilasciata, nell’ambito del
“Portale dei Pagamenti”, la funzione per il pagamento dei contributi
relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i
rapporti di lavoro domestico cessati.
Si ricorda che la comunicazione
obbligatoria di cessazione deve essere effettuata online prima di
accedere al “Portale dei Pagamenti”, e comunque entro 5 giorni
dall’evento.
La comunicazione può avvenire attraverso:
- il sito www.inps.it, seguendo il percorso Servizi Online-Per tipologia di utente-Cittadino -Lavoratori Domestici-Variazione rapporto di lavoro
- il Contact Center Multicanale raggiungibile al numero 803 164 da rete fissa ed al numero 06.164.164 da rete mobile.
I professionisti abilitati e le
associazioni datoriali possono accedere al servizio di variazione del
rapporto di lavoro per comunicare la cessazione seguendo gli usuali
percorsi loro riservati.
La nuova funzione è disponibile
accedendo al Portale dei Pagamenti, sezione Lavoratori Domestici nei
Servizi Online del sito istituzionale www.inps.it.
L’accesso è possibile inserendo codice
fiscale del datore e codice del rapporto di lavoro ovvero utilizzando il
proprio PIN e selezionando il rapporto di lavoro di interesse.
Termini di versamento .
In ordine ai temini di versamento dei
contributi dovuti in caso di cessazione del rapporto di lavoro, si
rammenta che, ai sensi dell’art. 8 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403, il
pagamento deve essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla data
di cessazione del medesimo.
Ulteriori Informazioni
Le indicazioni sull’utilizzo della
procedura per gli operatori di sede e per gli utenti esterni sono
disponibili nel Manuale Utente presente nel Servizio Lavoratori
Domestici del Portale dei Pagamenti del sito istituzionale.
Il Vicario del Direttore Generale