prestazioni di invalidità civile a favore dei cittadini stranieri extracomunitari - art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n° 388. Sentenze Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale è più volte intervenuta dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 80,
comma 19, L. n. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della Carta di soggiorno
- Permesso di soggiorno CE di lungo periodo - la concessione ai cittadini stranieri extracomunitari
legalmente soggiornanti nello stato italiano di alcune tipologie di prestazioni assistenziali richieste.
comma 19, L. n. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della Carta di soggiorno
- Permesso di soggiorno CE di lungo periodo - la concessione ai cittadini stranieri extracomunitari
legalmente soggiornanti nello stato italiano di alcune tipologie di prestazioni assistenziali richieste.
In particolare, il comma in questione, è stato censurato con riferimento all'indennità di accompagnamento
(sentenze n. 306/2008 e n. 40/2013), alla pensione di inabilità (sentenze n. 11/2009 e n. 40/2013),
all'assegno mensile di invalidità (sentenza n. 187/2010) eall’indennità di frequenza (sentenza n. 329/2011
e successiva ordinanza n° 588, del 12 luglio 2013, del Tribunale di Pavia).
(sentenze n. 306/2008 e n. 40/2013), alla pensione di inabilità (sentenze n. 11/2009 e n. 40/2013),
all'assegno mensile di invalidità (sentenza n. 187/2010) eall’indennità di frequenza (sentenza n. 329/2011
e successiva ordinanza n° 588, del 12 luglio 2013, del Tribunale di Pavia).
Ciò premesso, al fine di ottemperare a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, l'indennità di
accompagnamento, la pensione di inabilità, l'assegno mensile di invalidità e l'indennità mensile
di frequenza, ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie,
residenza in Italia ecc.), dovranno essere concesse “a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti,
anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del
requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione”.
accompagnamento, la pensione di inabilità, l'assegno mensile di invalidità e l'indennità mensile
di frequenza, ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie,
residenza in Italia ecc.), dovranno essere concesse “a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti,
anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del
requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione”.
Le pronunce della Corte non potranno trovare applicazione nelle ipotesi di situazioni ormai
consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato. Pertanto, eventuali domande di
riesame potranno essere accolte, nei limiti della prescrizione decennale, e in assenza di giudicato.
consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato. Pertanto, eventuali domande di
riesame potranno essere accolte, nei limiti della prescrizione decennale, e in assenza di giudicato.