Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio n. 14254
OGGETTO: |
Salvaguardia ai sensi dell'articolo 11, del decreto legge
31 agosto 2013, n. 102 (c.d. Salvaguardia dei 6.500).
Modalità di gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 11 del d.l. n. 102/2013. |
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 è stato pubblicato il decreto legge 31 agosto 2013,
n. 102, entrato in vigore il 31 agosto 2013, che all’art. 11 ha previsto delle ulteriori disposizioni di
salvaguardia per n. 6.500 soggetti che possono accedere alla pensione in base ai requisiti pensionistici
vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In particolare, il citato decreto legge n. 102, all’art. 11, comma 1, ha disposto delle modifiche all'articolo
6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
n. 14, e relative norme attuative, includendo tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio della
salvaguardia di cui al comma 14, dell’art. 24, della legge n. 214 del 2011, anche i lavoratori il cui
rapporto di lavoro si sia risolto tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro medesimo, a condizione che:
- abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere
anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo
riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato,
non superiore a euro 7.500; - risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica
vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del
trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, vale a dire entro il 6 gennaio 2015.
Si rende noto che il comma 2 dell’art. 11, ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori
interessati, rinvia alle procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-ter dell'articolo 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
come definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 171, e successivamente integrate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183.
In attesa delle istruzioni in ordine alle modalità di presentazione dell’istanze per l’accesso alla salvaguardia
di cui all’articolo 11 del d.l. n. 102, si interessano le Sedi a non adottare provvedimenti di reiezione, come
già precisato con messaggio 12577 del 2/8/2013 e circolare n. 76/2013,nei confronti dei soggetti che ritengano
di essere beneficiari di tale ulteriore salvaguardia e che presentino domanda di pensione, anche utilizzando
gli ordinari moduli e specificando di voler accedere con i benefici di cui al decreto legge n. 102, fermo restando
la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 11 del decreto legge n.
102/2013.
102/2013.
Si rende noto che a breve verrà rilasciato l’apposito prodotto Webdom relativo alla presentazione delle
domande di pensione in salvaguardia ai sensi del decreto legge n. 102 del 2013.
Si fa riserva di fornire, con successivo messaggio, le istruzioni di carattere generale relative alla salvaguardia
in parola.
Il Direttore Generale
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