- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

domenica 15 settembre 2013

Modalità di gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 11 del d.l. n. 102/2013

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Messaggio n. 14254


OGGETTO:
Salvaguardia ai sensi dell'articolo 11, del decreto legge 
31 agosto 2013, n. 102 (c.d. Salvaguardia dei 6.500). 
Modalità di gestione delle domande  di pensione già 
presentate o che dovessero essere presentate dai 
soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 11 del d.l. n. 
102/2013.


Sulla  Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 è stato pubblicato il decreto legge 31 agosto 2013, 
n. 102, entrato in vigore il 31 agosto 2013, che all’art. 11 ha previsto delle ulteriori disposizioni di 
salvaguardia per n. 6.500 soggetti che possono accedere alla pensione in base ai requisiti pensionistici 
vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011, n. 214.

In particolare, il citato decreto legge n. 102, all’art. 11, comma 1,  ha disposto delle modifiche all'articolo 
6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
 n. 14, e relative norme attuative, includendo tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio della 
salvaguardia di cui  al  comma  14,  dell’art. 24, della legge n. 214 del 2011, anche  i  lavoratori  il  cui 
rapporto di lavoro si sia risolto tra il 1° gennaio 2009 ed il  31  dicembre  2011, in ragione della risoluzione 
unilaterale del rapporto di lavoro medesimo, a condizione che:

  1. abbiano conseguito successivamente alla data di  cessazione,  la quale comunque non  può  essere
    anteriore  al  1°  gennaio  2009  e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito  annuo  lordo  complessivo
     riferito a qualsiasi  attività,  non  riconducibile  a  rapporto  di lavoro dipendente a tempo indeterminato,
    non superiore a euro 7.500;
  2. risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica
    vigente prima della data di entrata in vigore del  decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 201, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del
    trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
    citato decreto-legge n. 201 del 2011, vale a dire entro il 6 gennaio 2015.

Si rende noto che il comma 2 dell’art. 11, ai fini della presentazione delle istanze da parte  dei  lavoratori 
interessati,  rinvia alle procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-ter dell'articolo 6 del 
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n. 14, 
come definite  nel  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 171, e successivamente integrate  dal  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche 
sociali 22  aprile  2013,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 183.

In attesa delle istruzioni in ordine alle modalità di presentazione dell’istanze per l’accesso alla salvaguardia
di cui all’articolo 11 del d.l. n. 102, si interessano le Sedi a non adottare provvedimenti di reiezione, come 
già precisato con messaggio 12577 del 2/8/2013  e circolare n. 76/2013,nei confronti dei soggetti che ritengano
di essere beneficiari di tale ulteriore salvaguardia e che presentino domanda di pensione,  anche utilizzando
gli ordinari moduli e specificando di voler accedere con i benefici di cui al decreto legge n. 102, fermo restando
la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e  b) del comma 1 dell’articolo 11 del decreto legge n.
102/2013.

Si rende noto che a breve verrà rilasciato l’apposito prodotto Webdom relativo alla presentazione delle 
domande di pensione in salvaguardia ai sensi del decreto legge n. 102 del 2013.

Si fa riserva di fornire, con successivo messaggio,  le istruzioni di carattere generale relative alla salvaguardia
 in parola.

Il Direttore Generale