Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio n. 14855
Anno 2012. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 27 dicembre 2012. Modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo.
Il Decreto interministeriale 27 dicembre 2012 ha disciplinato, per l’anno 2012, lo sgravio contributivo, per l’incentivazione della contrattazione di
secondo livello, previsto dalle leggi n.92/2012 e n.247/2007.
secondo livello, previsto dalle leggi n.92/2012 e n.247/2007.
Con la circolare n. 73 del 3 maggio 2013 – alla quale si rimanda per gli aspetti di carattere normativo -
sono stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo e fornite, altresì, le prime indicazioni per richiedere
lo sgravio previsto dalla legge. Con il messaggio n. 10127 del 21 giugno 2013 è stata, quindi,
rilasciata la procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo
per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell'anno 2012.
sono stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo e fornite, altresì, le prime indicazioni per richiedere
lo sgravio previsto dalla legge. Con il messaggio n. 10127 del 21 giugno 2013 è stata, quindi,
rilasciata la procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo
per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell'anno 2012.
Portate a termine le operazioni richieste dalla norma, l’Istituto ha provveduto a comunicare ad aziende
ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio. Con il presente messaggio si illustrano, quindi, le
modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio
contributivo ex lege n. 247/2007.
ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio. Con il presente messaggio si illustrano, quindi, le
modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio
contributivo ex lege n. 247/2007.
1. Generalità.
Con riguardo all’entità dello sgravio, si premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono
la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.
la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.
Ove – infatti - le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo
livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio
dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio
dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Si precisa, altresì, che - per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione
l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma
1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica
degli accordi e contratti collettivi.
1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica
degli accordi e contratti collettivi.