- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

martedì 24 settembre 2013

Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Messaggio n. 14855

Anno 2012. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 27 dicembre 2012.  Modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo.


Il Decreto interministeriale 27 dicembre 2012 ha disciplinato, per l’anno 2012, lo sgravio contributivo, per l’incentivazione della contrattazione di 
secondo livello, previsto dalle leggi n.92/2012 e n.247/2007.

Con la circolare n. 73 del 3 maggio 2013 – alla quale si rimanda per gli aspetti di carattere normativo -
sono stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo e fornite, altresì, le prime indicazioni per richiedere
lo sgravio previsto dalla legge. Con il messaggio n. 10127 del 21 giugno 2013 è stata, quindi,
rilasciata la procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo
per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell'anno 2012.

Portate a termine le operazioni richieste dalla norma, l’Istituto ha provveduto a comunicare ad aziende
ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio. Con il presente messaggio si illustrano, quindi, le
modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio
contributivo ex lege n. 247/2007.


1. Generalità.

Con riguardo all’entità dello sgravio, si premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono
 la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.

Ove – infatti - le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo
 livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio
dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.

Si precisa, altresì, che - per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione
 l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.

Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma
1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica
degli accordi e contratti collettivi.