Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio n. 14804
1) Controlli per l’accesso alla pensione in salvaguardia
Come già precisato con i messaggi n. 6645 del 22/04/2013 e n. 12926 dell’ 08/08/2013, per le
categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di
incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
che accedono alla salvaguardia “65.000” e “55.000”, la condizione del mancato svolgimento di
alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla titolarità
effettiva della pensione.
categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di
incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
che accedono alla salvaguardia “65.000” e “55.000”, la condizione del mancato svolgimento di
alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla titolarità
effettiva della pensione.
Pertanto, le Strutture territoriali devono verificare la sussistenza di detto requisito anche al
momento della liquidazione del trattamento pensionistico, compresi i casi in cui sia stata rilasciata
la certificazione di accesso al beneficio di cui alle operazioni di salvaguardia in argomento.
momento della liquidazione del trattamento pensionistico, compresi i casi in cui sia stata rilasciata
la certificazione di accesso al beneficio di cui alle operazioni di salvaguardia in argomento.
Al riguardo, si segnala che a livello centrale, prima dell’invio sia della lettera generica che certifica
l’esistenza del diritto a pensione con i requisiti previgenti, che della lettera con l’indicazione della
decorrenza, sono stati effettuati i controlli sullo svolgimento di attività lavorativa dopo la
cessazione/autorizzazione nell’ambito della salvaguardia “65.000”, mentre per la salvaguardia “55.000”
è stato verificato, prima di effettuare il caricamento delle domande, lo svolgimento o meno
di attività lavorativa dopo l’autorizzazione da parte dei soli prosecutori volontari, non risultando,
a livello centrale, sempre disponibile la data di risoluzione del rapporto per la categoria dei cessati.
In ogni caso il controllo a livello sarà effettuato prima dell’invio sia della lettera generica che della
lettera con l’indicazione della decorrenza.
l’esistenza del diritto a pensione con i requisiti previgenti, che della lettera con l’indicazione della
decorrenza, sono stati effettuati i controlli sullo svolgimento di attività lavorativa dopo la
cessazione/autorizzazione nell’ambito della salvaguardia “65.000”, mentre per la salvaguardia “55.000”
è stato verificato, prima di effettuare il caricamento delle domande, lo svolgimento o meno
di attività lavorativa dopo l’autorizzazione da parte dei soli prosecutori volontari, non risultando,
a livello centrale, sempre disponibile la data di risoluzione del rapporto per la categoria dei cessati.
In ogni caso il controllo a livello sarà effettuato prima dell’invio sia della lettera generica che della
lettera con l’indicazione della decorrenza.
Anche per quanto riguarda la terza salvaguardia c.d. “10.130”, al momento della liquidazione della
pensione le Strutture territoriali avranno cura di verificare la permanenza della condizione che il reddito
annuo lordo percepito per lo svolgimento di attività lavorativa successivamente alle date del
4 dicembre 2011, (prosecutori volontari) e del 30 giugno 2012, (cessati per accordi individuali o collettivi),
non sia superiore ad € 7.500,00. Ciò vale sia per i soggetti esclusi dalle salvaguardie “65.000” e “55.000”
(per i quali apposite istruzioni vengono fornite al successivo punto 2 del presente messaggio), sia per
i soggetti che presentano per la prima volta istanza di accesso al beneficio pensionistico nell’ambito della
salvaguardia “10.130”.
pensione le Strutture territoriali avranno cura di verificare la permanenza della condizione che il reddito
annuo lordo percepito per lo svolgimento di attività lavorativa successivamente alle date del
4 dicembre 2011, (prosecutori volontari) e del 30 giugno 2012, (cessati per accordi individuali o collettivi),
non sia superiore ad € 7.500,00. Ciò vale sia per i soggetti esclusi dalle salvaguardie “65.000” e “55.000”
(per i quali apposite istruzioni vengono fornite al successivo punto 2 del presente messaggio), sia per
i soggetti che presentano per la prima volta istanza di accesso al beneficio pensionistico nell’ambito della
salvaguardia “10.130”.
Nei casi in cui, a seguito delle verifiche di cui al presente messaggio, sussistano situazioni per le quali
non vi sia la piena certezza circa lo svolgimento di attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione
e/o circa i redditi derivanti dalla stessa, le Sedi territoriali, prima di procedere all’eventuale esclusione
dal beneficio della salvaguardia dei potenziali beneficiari, dovranno contattare i soggetti interessati al fine
di consentire agli stessi di fornire le informazioni e la documentazione utile in loro possesso.
non vi sia la piena certezza circa lo svolgimento di attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione
e/o circa i redditi derivanti dalla stessa, le Sedi territoriali, prima di procedere all’eventuale esclusione
dal beneficio della salvaguardia dei potenziali beneficiari, dovranno contattare i soggetti interessati al fine
di consentire agli stessi di fornire le informazioni e la documentazione utile in loro possesso.
Al fine di ottimizzare i tempi di lavorazione delle posizioni, va tenuto presente che ogni controllo circa
lo svolgimento di attività lavorativa dovrà essere effettuato preliminarmente alle attività di verifica del
conto assicurativo.
lo svolgimento di attività lavorativa dovrà essere effettuato preliminarmente alle attività di verifica del
conto assicurativo.