- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

martedì 24 settembre 2013

lavoratori appartenenti alle categorie dei prosecutori volontari e dei cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo che sono stati esclusi dalle precedenti salvaguardie dei “65.000” e dei “55.000”

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Messaggio n. 14804

1)         Controlli per l’accesso alla pensione in salvaguardia

Come già precisato con i messaggi n. 6645 del 22/04/2013 e n. 12926 dell’ 08/08/2013, per le
categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di
incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
che accedono alla salvaguardia “65.000” e “55.000”, la condizione del mancato svolgimento di
alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla titolarità
 effettiva della pensione.

Pertanto, le Strutture territoriali devono verificare la sussistenza di detto requisito anche al
momento della liquidazione del trattamento pensionistico, compresi i casi in cui sia stata rilasciata
 la certificazione di accesso al beneficio di cui alle operazioni di salvaguardia in argomento.

Al riguardo, si segnala che a livello centrale, prima dell’invio sia della lettera generica che certifica
 l’esistenza del diritto a pensione con i requisiti previgenti, che della lettera con l’indicazione della
decorrenza, sono stati effettuati i controlli sullo svolgimento di attività lavorativa dopo la
cessazione/autorizzazione nell’ambito della salvaguardia “65.000”, mentre per la salvaguardia “55.000”
 è stato verificato, prima di effettuare il caricamento delle domande, lo svolgimento o meno
di attività lavorativa dopo l’autorizzazione da parte dei soli prosecutori volontari, non risultando,
 a livello centrale, sempre disponibile la data di risoluzione del rapporto per la categoria dei cessati.
In ogni caso il controllo a livello sarà effettuato prima dell’invio sia della lettera generica che della
 lettera con l’indicazione della decorrenza.

Anche per quanto riguarda la terza salvaguardia c.d. “10.130”, al momento della liquidazione della
 pensione le Strutture territoriali avranno cura di verificare la permanenza della condizione che il reddito
annuo lordo percepito per lo svolgimento di attività lavorativa successivamente alle date del
4 dicembre 2011, (prosecutori volontari) e del 30 giugno 2012, (cessati per accordi individuali o collettivi),
 non sia superiore ad € 7.500,00. Ciò vale sia per i soggetti esclusi dalle salvaguardie “65.000” e “55.000”
(per i quali apposite istruzioni vengono fornite al successivo punto 2 del presente messaggio), sia per
i soggetti che presentano per la prima volta istanza di accesso al beneficio pensionistico nell’ambito della
 salvaguardia “10.130”.

Nei casi in cui, a seguito delle verifiche di cui al presente messaggio, sussistano situazioni per le quali
non vi sia la piena certezza circa lo svolgimento di attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione
 e/o circa i redditi derivanti dalla stessa, le Sedi territoriali, prima di procedere all’eventuale esclusione
dal beneficio della salvaguardia dei potenziali beneficiari, dovranno contattare i soggetti interessati al fine
di consentire agli stessi di fornire le informazioni e la documentazione utile in loro possesso.

Al fine di ottimizzare i tempi di lavorazione delle posizioni, va tenuto presente che ogni controllo circa
lo svolgimento di attività lavorativa dovrà essere effettuato preliminarmente alle attività di verifica del
conto assicurativo.