Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare n. 144
Premessa.
Il 16 maggio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 113 il Decreto n. 71253
del 25 gennaio 2013 (all.1) emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Detto decreto consente l’attuazione di quella parte della disciplina introdotta
dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (da ora legge di riforma) che - in relazione all’estensione della nuova
assicurazione ASpI ad alcune tipologie di lavoratori in precedenza non rientranti nel campo di applicazione
dell’assicurazione contro la disoccupazione - ha disposto, a determinate condizioni, un allineamento graduale
del contributo ASpI all’aliquota contributiva ordinaria ASpI dell’1,61% (1,31% + 0,30%) per gli anni
dal 2013 al 2017. Il provvedimento interministeriale determina per l’anno 2013 le misure delle indennità di
disoccupazione ASpI e mini ASpI, da liquidare alla nuova platea degli assicurati, in funzione
dell’effettiva aliquota di contribuzione.
del 25 gennaio 2013 (all.1) emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Detto decreto consente l’attuazione di quella parte della disciplina introdotta
dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (da ora legge di riforma) che - in relazione all’estensione della nuova
assicurazione ASpI ad alcune tipologie di lavoratori in precedenza non rientranti nel campo di applicazione
dell’assicurazione contro la disoccupazione - ha disposto, a determinate condizioni, un allineamento graduale
del contributo ASpI all’aliquota contributiva ordinaria ASpI dell’1,61% (1,31% + 0,30%) per gli anni
dal 2013 al 2017. Il provvedimento interministeriale determina per l’anno 2013 le misure delle indennità di
disoccupazione ASpI e mini ASpI, da liquidare alla nuova platea degli assicurati, in funzione
dell’effettiva aliquota di contribuzione.
Con la presente circolare si forniscono pertanto le istruzioni attuative del decreto in argomento.
Ambito di applicazione.
Dal combinato disposto dei commi 1, 2, 38 e 69, lettera c) dell’art. 2 della legge di riforma si ricava
l’ambito di applicazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) alle nuove tipologie di lavoratori.
l’ambito di applicazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) alle nuove tipologie di lavoratori.
Secondo i suddetti commi 1 e 2, dal 1° gennaio 2013 sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'ASpI
tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano
stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,
un rapporto di lavoro in forma subordinata.
tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano
stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,
un rapporto di lavoro in forma subordinata.
Secondo il suddetto comma 38, che ha integrato l’art.1 comma 1 del DPR n. 602 del 1970, l’Assicurazione
sociale per l’impiego si applica anche ai lavoratori soci di cooperative di cui al medesimo DPR.
sociale per l’impiego si applica anche ai lavoratori soci di cooperative di cui al medesimo DPR.
Il successivo comma 69, lettera c) ha abrogato, dal 1° gennaio 2013, l’art. 40 del RDL n. 1827 del 1935 che
escludeva, tra gli altri, il personale artistico, teatrale e cinematografico dall’assicurazione obbligatoria
per la disoccupazione involontaria.
escludeva, tra gli altri, il personale artistico, teatrale e cinematografico dall’assicurazione obbligatoria
per la disoccupazione involontaria.
Sono pertanto obbligatoriamente assoggettati all’ASpI, oltre ai lavoratori in precedenza assicurati
contro la disoccupazione involontaria, i lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie:
contro la disoccupazione involontaria, i lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie:
- apprendisti;
- soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970;
- personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.
In relazione agli apprendisti va tuttavia precisato quanto disposto dalla Circolare INPS n. 140 del 14
dicembre 2012 che al punto 3.3, chiarisce:
dicembre 2012 che al punto 3.3, chiarisce:
“In relazione all’estensione dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego al personale apprendista, l’art. 2, comma 36,
della legge n. 92/2012, nel modificare l’art. 2, comma 2, del T.U. di cui al D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167,
introduce - con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 - a carico del datore
di lavoro, un contributo pari all’1,31% della retribuzione imponibile, dovuto per gli apprendisti, artigiani e non artigiani.
Tenuto conto dell’impianto normativo dell’art. 2 nel suo complesso, nonché dei riflessi sulle previsioni contenute
nell’articolo 3 della legge di riforma in materia di Fondi di solidarietà, anche l‘aliquota contributiva dovuta per
gli apprendisti deve essere incrementata dello 0,30%, di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978; conseguentemente
la contribuzione ASpI per gli apprendisti si attesterà in misura pari al 1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri
lavoratori dipendenti.
La norma in argomento dispone altresì che su tale contributo non opera lo sgravio contributivo disciplinato dall’art.22,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (v. punti 2.1 e 8 della circolare n. 128/2012).
Si precisa, infine, che – stante la tecnica legislativa utilizzata - sul contributo per gli apprendisti non trovano applicazione
le riduzioni del cuneo contributivo di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005, previste dal co. 26 (v. prec. punto
3). Potranno, invece, continuare ad operare – ove spettanti – le misure compensative ex art. 8 del D.L. n.
203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005.”
della legge n. 92/2012, nel modificare l’art. 2, comma 2, del T.U. di cui al D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167,
introduce - con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 - a carico del datore
di lavoro, un contributo pari all’1,31% della retribuzione imponibile, dovuto per gli apprendisti, artigiani e non artigiani.
Tenuto conto dell’impianto normativo dell’art. 2 nel suo complesso, nonché dei riflessi sulle previsioni contenute
nell’articolo 3 della legge di riforma in materia di Fondi di solidarietà, anche l‘aliquota contributiva dovuta per
gli apprendisti deve essere incrementata dello 0,30%, di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978; conseguentemente
la contribuzione ASpI per gli apprendisti si attesterà in misura pari al 1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri
lavoratori dipendenti.
La norma in argomento dispone altresì che su tale contributo non opera lo sgravio contributivo disciplinato dall’art.22,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (v. punti 2.1 e 8 della circolare n. 128/2012).
Si precisa, infine, che – stante la tecnica legislativa utilizzata - sul contributo per gli apprendisti non trovano applicazione
le riduzioni del cuneo contributivo di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005, previste dal co. 26 (v. prec. punto
3). Potranno, invece, continuare ad operare – ove spettanti – le misure compensative ex art. 8 del D.L. n.
203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005.”
Considerata l’evidenza che per gli apprendisti l’aliquota contributiva è dovuta da subito nella misura piena
dell’1,61 %, rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto interministeriale in argomento solamente:
dell’1,61 %, rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto interministeriale in argomento solamente:
- i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, con rapporto di lavoro subordinato
- il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato
là dove, per i suddetti lavoratori - secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 27, secondo periodo della
Legge di Riforma - risultino già interamente applicate le quote di riduzione contributiva di cui alle leggi n.
388/2000 e n. 266/2005.
Legge di Riforma - risultino già interamente applicate le quote di riduzione contributiva di cui alle leggi n.
388/2000 e n. 266/2005.