Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare n. 145Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). Decreto attuativo dell’articolo 2, comma 19 della Legge 28 giugno 2012 n. 92. Liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni ASpI e mini ASpI al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Premessa.
In data 8 giugno 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 133 il Decreto n. 73380
del 29 marzo 2013 (all. 1) emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
del 29 marzo 2013 (all. 1) emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Il decreto ministeriale attua le disposizioni di cui all’art.2 comma 19 della Legge 28 giugno 2012 n. 92
il quale - in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014
e 2015 – prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI
o mini ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo
trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per
avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
il quale - in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014
e 2015 – prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI
o mini ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo
trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per
avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
Con la presente circolare si forniscono pertanto le istruzioni relative al decreto in argomento.
1. Ambito di applicazione.
Ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto 29 marzo 2013 n. 73380 sono destinatari dell'intervento
i lavoratori beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI che intendono:
i lavoratori beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI che intendono:
- intraprendere un'attività di lavoro autonomo;
- avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa;
- associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;
- sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro
- dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI;
- intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co svolta con committente
- diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro - che ha determinato il diritto
- all’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI – ovvero diverso da eventuali società controllate
- o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c.
Al fine di fornire chiarimenti in merito alle suddette attività che possono costituire presupposto per
la richiesta di anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI, si forniscono alcune precisazioni.
la richiesta di anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI, si forniscono alcune precisazioni.
Per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti o professioni che comporti l’assoggettamento
all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.
all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.
Per l’attività di auto impresa o di micro impresa, si richiamano le disposizioni contenute rispettivamente
nel D. lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e nel Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (all.n.2).
nel D. lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e nel Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (all.n.2).
Anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato ad un regime assicurativo obbligatorio diverso
da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.
da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.
Con particolare riferimento all’associazione in cooperativa di lavoro, con la quale il lavoratore instauri
un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il presente beneficio è alternativo a quello previsto
dall’art. 2, comma 10 bis della legge 92/2012, introdotto dall’art.7 comma 5 lett.b) del decreto
legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99 che ad ogni
buon conto si riporta:
un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il presente beneficio è alternativo a quello previsto
dall’art. 2, comma 10 bis della legge 92/2012, introdotto dall’art.7 comma 5 lett.b) del decreto
legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99 che ad ogni
buon conto si riporta:
“ Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono
dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione
corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che
sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefi ci economici di cui al presente comma è escluso con
riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso
o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che
non ricorrono le menzionate condizioni ostative”.
dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione
corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che
sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefi ci economici di cui al presente comma è escluso con
riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso
o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che
non ricorrono le menzionate condizioni ostative”.