- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

domenica 13 ottobre 2013

ASpI: Liquidazione anticipata in un’unica soluzione

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Circolare n. 145

Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). Decreto attuativo dell’articolo 2, comma 19 della Legge 28 giugno 2012 n. 92. Liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni  ASpI  e   mini   ASpI   al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.


Premessa.

In data 8 giugno 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 133 il  Decreto n. 73380
del 29 marzo 2013 (all. 1) emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Il  decreto ministeriale  attua le disposizioni di cui all’art.2 comma 19 della Legge 28 giugno 2012 n. 92
il quale -  in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di  euro  per ciascuno degli anni 2013, 2014 
e  2015 – prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione  dell'indennità  di disoccupazione ASpI
o mini ASpI possa richiedere  la  liquidazione  anticipata in un’unica soluzione degli  importi  del relativo
 trattamento  non   ancora percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro  autonomo, ovvero per
avviare un'attività in forma di auto impresa o  di  micro impresa, o  per  associarsi  in  cooperativa.
Con la presente circolare si forniscono pertanto le istruzioni relative  al decreto in argomento.

1.   Ambito di applicazione.

Ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto 29 marzo 2013 n. 73380  sono destinatari dell'intervento
i  lavoratori  beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI che intendono:
  • intraprendere un'attività di lavoro autonomo;
  • avviare un'attività di auto  impresa  o  di  micro impresa;
  • associarsi in cooperativa  in  conformità  alla  normativa vigente;
  • sviluppare  a  tempo  pieno  un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di  lavoro  
  • dipendente  la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI;
  • intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co svolta con committente 
  • diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro - che ha determinato il diritto 
  • all’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI – ovvero diverso da eventuali società controllate 
  • o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c.
Al fine di fornire chiarimenti in merito alle suddette attività che possono costituire presupposto per
la richiesta di anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI, si forniscono alcune precisazioni.
Per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti o professioni che comporti l’assoggettamento
 all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.
Per l’attività di auto impresa o di micro impresa, si richiamano le disposizioni contenute rispettivamente
nel D. lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e nel Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (all.n.2).
Anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato ad un regime assicurativo obbligatorio diverso
da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.
Con particolare riferimento all’associazione in cooperativa di lavoro, con la quale il lavoratore instauri
 un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il presente beneficio è alternativo a quello previsto
dall’art. 2, comma 10 bis della legge 92/2012, introdotto dall’art.7 comma 5 lett.b) del decreto
 legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99 che ad ogni
 buon conto si riporta:
 Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono
 dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione
 corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che
 sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefi ci economici di cui al presente comma è escluso con 
riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso
 o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente 
coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
 L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che 
non ricorrono le menzionate condizioni ostative”.