Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare n. 140
1. Premessa
Nel supplemento ordinario n. 212/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 è stata pubblicata
la legge 24 dicembre 2012, n. 228: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013).
la legge 24 dicembre 2012, n. 228: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013).
La menzionata legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, all’articolo 1, comma 240, ha apportato modifiche
alla disciplina delle pensioni di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 nell’ipotesi in cui
il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative.
alla disciplina delle pensioni di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 nell’ipotesi in cui
il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative.
Il citato comma 240 dispone che “Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per
invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive
della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato
tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorchè tali soggetti abbiano
maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni“.
invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive
della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato
tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorchè tali soggetti abbiano
maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni“.
Con messaggio n. 2634 dell’11 febbraio 2013 sono state date indicazioni di tenere in apposita evidenza le
domande di pensione di inabilità presentate dalla predetta data del 1° gennaio 2013 in attesa dell’emanazione
della circolare sull’argomento.
domande di pensione di inabilità presentate dalla predetta data del 1° gennaio 2013 in attesa dell’emanazione
della circolare sull’argomento.
A scioglimento della predetta riserva si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa in oggetto
con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con nota prot. n. 29/0003484/L del 29 agosto 2013.
con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con nota prot. n. 29/0003484/L del 29 agosto 2013.