Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio n. 17197
In particolare si è chiarito che:
- per effetto della disposizione recata dal comma 1-bis, a decorrere dal 1° maggio 2011, anche i datori
- di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il
- trattamento economico di malattia, sono obbligati a versare la contribuzione di finanziamento
- dell’indennità di malattia;
- l’esonero dall’obbligo di versamento della contribuzione di malattia disposto dall’art. 20, primo comma,
- in favore dei datori di lavoro che abbiano corrisposto un trattamento economico, sostitutivo
- dell’indennità giornaliera di malattia erogata dall’Istituto, in quanto a ciò tenuti da una norma
- di legge o dalla contrattazione collettiva, trova applicazione fino al 30 aprile 2011;
- ai sensi dell’art. 20, co. 1, secondo periodo, la contribuzione comunque versata per i periodi anteriori
- al 1° maggio 2011, dai datori di lavoro che abbiano assicurato ai propri dipendenti un trattamento
- economico sostitutivo dell’indennità di malattia, è irripetibile e come tale non suscettibile di rimborso.