Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare n. 150
Come è noto, per il 2013 non sono state prorogate le norme che prevedono l'iscrizione nelle liste
di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo né gli incentivi inerenti al loro reimpiego
(cosiddetta piccola mobilità).
Con la circolare 13/2013 l’Istituto ha chiarito che non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni,
effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati nel 2013, riservandosi di fornire indicazioni sulle altre fattispecie.
A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si scioglie parzialmente la
riserva formulata e si precisa quanto segue:
- non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratorilicenziati prima del 2013;
- non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempoindeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013;
- in via cautelare deve ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapportiagevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito dilicenziamento individuale.
Per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate nel 2013, riguardanti lavoratori licenziati
per giustificato motivo oggettivo, potrà essere fruito l’incentivo previsto dal decreto direttoriale del Ministero
del Lavoro 264/2013 del 19 aprile 2013, come modificato dal decreto direttoriale 390/2013 del 3 giugno 2013
(bonus di 190 euro). Le condizioni specifiche e le modalità di fruizione di tale beneficio verranno illustrate con
circolare di prossima pubblicazione.
Assunzioni in apprendistato, ai sensi dell’ articolo 7, co. 4, d.l.vo 167/2011.
La mancata proroga delle norme concernenti la cosiddetta piccola mobilità incide anche sulla disciplina dei
rapporti istaurati, ex art. 7, co. 4, d.l.vo 167/2011, con apprendisti precedentemente licenziati per giustificato
motivo oggettivo ed iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive
modifiche ed integrazioni.
Al riguardo, saranno forniti i criteri per individuare la disciplina contributiva applicabile dopo i necessari
chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.