Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare n. 182
Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per
il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti
(cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il
nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle
vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti
dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Inoltre, ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:
- Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai
- piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- Euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati;
I) TABELLE DEI LIMITI DI REDDITO FAMILIARE DA APPLICARE AI FINI DELLA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA
CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L'ANNO 2014
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione
delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in
ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.
Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2013
è stata pari al 2 % per cento.
Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da1 a4 ), da applicare a decorrere
dal 1° gennaio 2014 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare
e sopra elencati.