Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare n. 175
Disposizioni operative per l’accesso e la fruizione del beneficio previsto dall’articolo 7, c. 5, lettera b) del DL n. 76/2013 in favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’indennità ASpI.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 28-6-2013 è stato pubblicato il DL 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi
interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia
di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”. Il decreto è stato successivamente convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99[1].
Il provvedimento – entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione – è finalizzato
prevalentemente a rilanciare l’occupazione attraverso la previsione di incentivi per l’assunzione di giovani
nonché di interventi in favore della ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione, percettori dell’indennità
ASpI.
Con la presente circolare si illustrano gli aspetti generali di tale ultima disposizione e si forniscono, altresì,
istruzioni per consentire alle aziende di accedere alla nuova misura incentivante introdotta dal DL n. 76/2013.
1) Contenuto della norma.
Il nuovo incentivo viene introdotto nel nostro ordinamento attraverso una modifica che l’articolo 7, c. 5, lettera b)
del DL 76/2013, reca alla legge n. 92/2012.
Dopo l’articolo 2, comma 10, viene, infatti, inserito il comma 10bis, che così recita: “Al datore di lavoro che,
senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego
(ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari
al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici
economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto
di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di
avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.