Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio n. 19933
Applicazione delle risultanze delle verifiche reddituali nei confronti dei pensionati della gestione dipendenti pubblici, titolari di prestazioni collegate al reddito.
Si rende noto che in attuazione dell’art. 35 del decreto legge n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009
e successive modificazioni ed integrazioni, l’Istituto ha proceduto alla verifica, nei confronti dei pensionati titolari
di prestazioni collegate al reddito della Gestioni dipendenti pubblici, delle situazioni reddituali influenti
sulla misura delle prestazioni acquisendo dall’amministrazione finanziaria i c.d. redditi influenti.
La verifica del diritto alle pensioni ai superstiti soggette ai limiti di cumulabilità di cui all’art. 1, comma 41 della
legge n. 335/1995 e alla somma aggiuntiva corrisposte nel corso del 2012 è stata effettuata sulla base dei
redditi complessivi, diversi da pensione, relativi alle dichiarazioni dei redditi 730/Cud/Unico 2012 (redditi 2011)
integrati con i dati presenti presso il Casellario centrale dei pensionati relativi all’anno 2012. Limitatamente
alle pensioni ai superstiti è stato escluso l’importo delle pensioni reversibili/indirette.
Nel caso in cui risultino corrisposti importi pensionistici superiori rispetto a quelli spettanti in applicazione dei limiti
di cumulabilità di cui alla Tabella F, il debito complessivo accertato, relativo al periodo 1° gennaio/31dicembre
2012, sarà recuperato, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di recupero degli indebiti, a decorrere dalla
rata di febbraio 2014.
Qualora la somma aggiuntiva erogata nel corso del 2012 risulti superiore a quella spettante sulla base
delle dichiarazioni reddituali, a decorrere dalla rata di febbraio 2014, l’Istituto provvede al recupero dell’importo
eccedente quanto dovuto.
A tal fine verrà recapitata ai pensionati interessati una lettera con la quale sarà comunicato l’importo del debito
con le relative modalità di recupero delle somme erogate e non spettanti.
La trattenuta operata sarà pari ad un quinto dell’importo complessivo della pensione, comprensiva anche
dell’indennità integrativa speciale se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute IRPEF
e con un recupero in un massimo di 60 rate (art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e art. 3 del D.P.R.
30 giugno 1955, n. 1544).
Nei casi in cui la rateizzazione massima non sia sufficiente ad estinguere totalmente il debito accertato,
l’importo residuo sarà recuperato, sempre nei limiti di legge, sulla pensione diretta. Qualora dovesse residuare
ulteriore debito la sede dovrà convocare il pensionato per concordare le modalità di rifusione di quanto non
recuperato con le trattenute sulle pensioni.