Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare n. 164
articolo 42–quater della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 69 del 14 giugno 2013. Salvaguardia della validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all’amianto rilasciate dall’INAIL, ai fini del conseguimento del beneficio di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, per lavoro svolto con esposizione all’amianto.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, Supplemento ordinario n. 63/L, è stata pubblicata la legge 9
agosto 2013, n.98 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia.
L’ articolo 42-quater della citata legge ha modificato l’art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, inserendo, dopo il comma 14-bis, il comma 14–ter.
Il comma 14–ter così dispone: “ Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei
casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie
a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci
i provvedimenti di certificazione di esposizione all’amianto rilasciati dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro ai fini del conseguimento del benefici di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,
n. 257 e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto,
salvo il caso di dolo dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva”.
La predetta disposizione è entrata in vigore dal 21 agosto 2013.
Al riguardo, giova rammentare quanto disponeva, prima della suddetta modifica, il comma 14 del richiamato art.
7-ter: “Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della
documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.
All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro
per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016
e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.”
Per effetto di tali disposizioni, le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico
per esposizione all’amianto, con provvedimento emesso in data anteriore al 12 aprile 2009, restano valide ed
efficaci. Le relative indicazioni sono state fornite con circolare n. 68 del 5 maggio 2009.
Successivamente, l’art. 6, comma 2-undecies, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con
modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, ha modificato il richiamato art. 7-ter: “ All’articolo
7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo
il comma 14 è inserito il seguente: “14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo periodo, sono prorogati
con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza
corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in questione decadono,
con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti
reato, accertati con sentenza definitiva. All’onere derivante dall’applicazione del medesimo comma, valutato in 602.000 euro
per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l’anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere
dall’anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a)
del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.
Per effetto di tali disposizioni, le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico
per esposizione all’amianto, con provvedimento emesso in data anteriore al 28 febbraio 2012, restano valide
ed efficaci. Le relative indicazioni sono state fornite con circolare n. 61 del 7 maggio 2012.