La Legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 2, commi 47 e seguenti, ha innovato la
normativa in materia di riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui
diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all’art. 2, comma 11, della Legge
24 dicembre 2003, n. 350 ed all’articolo 6-quater, comma 2, del Decreto Legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43.
normativa in materia di riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui
diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all’art. 2, comma 11, della Legge
24 dicembre 2003, n. 350 ed all’articolo 6-quater, comma 2, del Decreto Legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43.
L’importo dell’addizionale era stato, come noto, elevato dall’art.2, comma 5-bis del
Decreto Legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito in Legge 27 ottobre 2008, n. 166,
a 3 euro.
Decreto Legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito in Legge 27 ottobre 2008, n. 166,
a 3 euro.
A decorrere dal 1° luglio 2013 (Legge n. 92/2012, art. 4, comma 75) l’addizionale comunale
sui diritti d’imbarco di passeggeri è stata ulteriormente incrementata di due euro a
passeggero imbarcato[1].
sui diritti d’imbarco di passeggeri è stata ulteriormente incrementata di due euro a
passeggero imbarcato[1].
Con il presente messaggio si rende noto che con Decreto Legge n. 145/2013 convertito
in Legge 21 febbraio 2014, n. 9 è stato disposto che l’addizionale comunale e i successivi
incrementi non sono dovuti in relazione al transito di passeggeri su scali aeroportuali
nazionali, se provenienti da scali domestici.
in Legge 21 febbraio 2014, n. 9 è stato disposto che l’addizionale comunale e i successivi
incrementi non sono dovuti in relazione al transito di passeggeri su scali aeroportuali
nazionali, se provenienti da scali domestici.