Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 21-05-2014
Messaggio n. 4834
1. Premessa
Il decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013,
all’articolo 2, comma 3 ha previsto che: “Nei casi di dichiarazione di eccedenza
di personale previsti dall’articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni
previste dall’articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si
applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165….”.
Con il D.L. 101/2013, così come convertito nella legge n. 125/2013, si è quindi
ampliata la platea dei destinatari dei prepensionamenti per posizioni soprannumerarie
(articolo 2, comma 11 lettera a) del DL 95/2012) nel senso di ricomprendere tutte le
amministrazione pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del Dlgs. n. 165/2001 e s.m.i. [1]
(quali, a titolo esemplificativo, le regioni i comuni, le provincie, le comunità montane,
le aziende sanitarie locali) purché si trovino nelle condizioni previste dal comma 14 del più
volte citato articolo 2 del DL 95/2012, ossia nei casi di eccedenza dichiarata per ragioni
funzionali o finanziarie dell’amministrazione.
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con Circolare n. 4 del
28 aprile 2014, ha fornito indirizzi applicativi sul ricorso all’istituto del prepensionamento
per riassorbire le eccedenze conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche ovvero
alla redazione di piani di ristrutturazione per ragioni funzionali o finanziare; per l’individuazione
delle situazioni di soprannumerarietà ed eccedenza di personale e per tutto quanto
non espressamente disciplinato nel presente messaggio si rimanda a quanto previsto nella
citata Circolare.
Con il presente, nello sciogliere la riserva contenuta nel messaggio n. 2041 del 4 febbraio 2014,
si forniscono le istruzioni procedurali per la gestione dei trattamenti pensionistici, da
attribuire in virtù dei requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 201/2001
convertito nella legge n. 214/2011, nei casi di dichiarata eccedenza o soprannumerarietà,
individuati secondo quanto definito dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, nei confronti di quelle amministrazioni inizialmente non ricomprese nel
DL 95/2012.