Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 19/05/2014
Circolare n. 63
1. Premessa
L’articolo 1, comma 7, della legge n. 92/2012 stabilisce che: “Le disposizioni della presente
legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi
e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2,
comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo”.
Il successivo comma 8 del medesimo articolo 1 della legge in esame demanda al
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, l’individuazione e definizione, anche mediante
iniziative normative, degli ambiti, modalità e tempi di armonizzazione della disciplina relativa
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Di conseguenza, le disposizioni riportate nella legge in esame non sono applicabili nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del D.lgs n. 165/2001, e s.m.i. fino all’emanazione del prescritto provvedimento.
La normativa dell’art. 4 è applicabile, conseguentemente, ai dipendenti di aziende e
amministrazioni non rientranti nell’elencazione di cui al comma 2, dell’art. 1 del D.lgs. n. 165
del 30 marzo 2001 anche se iscritti alle casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici,
quali ad esempio i dipendenti di aziende private - originariamente amministrazioni pubbliche –
che sono iscritti alla predette casse pensionistiche per aver esercitato, all’atto della
depubblicizzazione dell’Ente, l’opzione per il regime previdenziale preesistente.
In particolare, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 4 della legge n.92/2012 in oggetto,
con la presente Circolare si forniscono le specifiche indicazioni amministrative ed operative
applicabili ai dipendenti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, ferme restando le istruzioni
impartite nella Circolare n.119 del 1° agosto 2013 e nel Messaggio Hermes n. 17768 del 5
novembre 2013 alle quali si fa rinvio per tutto quanto non espressamente disciplinato nel
presente documento.