Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 11/06/2014
Circolare n. 76
A decorrere dal 1° luglio 2014 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.
|
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione
dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento
dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento
dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al
consumo tra l'anno 2012 e l'anno 2013 è risultata pari al 1,1%.
consumo tra l'anno 2012 e l'anno 2013 è risultata pari al 1,1%.
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo
1° luglio 2013 – 30 giugno 2014 con il predetto indice.
1° luglio 2013 – 30 giugno 2014 con il predetto indice.
Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti
importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015, alle
diverse tipologie di nuclei familiari.
importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015, alle
diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi
giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni
di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine,
il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle allegate.
di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine,
il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle allegate.