Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 11-06-2014
Messaggio n. 5280
Premessa
Com’è noto il comma 10 dell’articolo 24 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni
Com’è noto il comma 10 dell’articolo 24 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni
dalla legge n. 214/2011 ha stabilito che nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione
anticipata nel regime misto ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento
pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione
pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto
all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno
ulteriore di anticipo rispetto a due anni (v. circolari n. 35, punto 2, e n. 37, punto 8 del 2012
e messaggio n. 219, punto 5, del 2013).
L’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha stabilito che le disposizioni di cui
sopra è cenno non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano il
previsto requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre
2017, qualora l’anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione
effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per
l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione
guadagni ordinaria o da contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962
come precisato al punto 5 del citato messaggio n. 219.
La materia è stata modificata con la legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione
del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255
del 30 ottobre 2013, e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013.