- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

domenica 15 giugno 2014

pensione anticipata - Contribuzione utile per la non riduzione della pensione

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Roma, 11-06-2014
Messaggio n. 5280

Premessa

Com’è noto il comma 10 dell’articolo 24 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni 
dalla legge n. 214/2011 ha stabilito che nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione 
anticipata  nel regime misto ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento 
pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione 
pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto 
all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno 
ulteriore di anticipo rispetto a due anni (v. circolari n. 35, punto 2, e n. 37, punto 8 del 2012 
e messaggio n. 219, punto 5, del 2013).

 L’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29  dicembre 2011, n. 216, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha stabilito che le  disposizioni di cui 
sopra è cenno non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano il 
previsto requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 
2017, qualora l’anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione 
effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per 
l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione 
guadagni ordinaria o da contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 
come precisato al punto 5 del citato messaggio n. 219.

La materia è stata modificata con la legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione 
del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  n. 255 
del 30 ottobre 2013, e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del  27 dicembre 2013.