Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 29/05/2014
Circolare n. 67
Art. 1 decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”. Redditi derivati da prestazioni previdenziali.
2. Condizioni necessarie per la concessione del credito
a. Requisiti soggettivi
La norma è volta a concedere un credito a coloro che percepiscono:
- Redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett. b);
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’art. 50, del T.U.I.R
appartenenti alle seguenti categorie:
appartenenti alle seguenti categorie:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi
- svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o
- sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative
- (lett. l).
b. Limiti di reddito
Il contribuente, il cui requisito reddituale rientra nelle tipologie sopra esposte, per avere diritto
al credito, deve essere titolare, per l’anno d’imposta 2014, di un reddito complessivo,
assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze, non superiore a 26.000 euro.
al credito, deve essere titolare, per l’anno d’imposta 2014, di un reddito complessivo,
assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze, non superiore a 26.000 euro.
Se il reddito complessivo è compreso tra 24.000 e 26.000 euro il credito spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo,
e l’importo di 2.000 euro.
corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo,
e l’importo di 2.000 euro.
Per espressa previsione del comma 2 dell’art. 1 del decreto legge n. 66/2014, il credito è
rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
c. Regola per la concessione del credito
Per aver diritto al credito i titolari dei redditi di lavoro dipendente devono avere una imposta lorda,
determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base
al comma 1-bis dell’art. 13 del T.U.I.R.
determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base
al comma 1-bis dell’art. 13 del T.U.I.R.
Non rileva la circostanza che l’imposta lorda generata dai redditi da lavoro dipendente o assimilato
sia ridotta o azzerata per effetto di detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente previste
dall’art. 13 comma 1 del T.U.I.R., come per es. le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 T.U.I.R.).
sia ridotta o azzerata per effetto di detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente previste
dall’art. 13 comma 1 del T.U.I.R., come per es. le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 T.U.I.R.).
d. Soggetti esclusi
Per espressa previsione del decreto sono esclusi i titolari di redditi da pensione di cui
all’art. 49, comma 2, lett.a) del T.U.I.R. ed i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente
diversi da quelli richiamati al paragrafo 2 a) della presente circolare.
all’art. 49, comma 2, lett.a) del T.U.I.R. ed i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente
diversi da quelli richiamati al paragrafo 2 a) della presente circolare.
Inoltre sono esclusi i titolari di redditi professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari
di partita IVA in forma autonoma o d’impresa.
di partita IVA in forma autonoma o d’impresa.
Sono, infine, esclusi i cosiddetti “incapienti” ossia coloro che hanno un’imposta lorda, calcolata
sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo
reddito.
sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo
reddito.