Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 29/05/2014
Circolare n. 69
Lavoratori addetti all’industria tessile/abbigliamento/moda. Una Tantum. Ricalcolo delle prestazioni economiche di maternità, di malattia, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale.
L’Accordo 4 febbraio 2014, per il rinnovo del C.C.N.L. per i lavoratori dell’industria tessile/abbigliamento/moda
ha previsto, tra l’altro, la corresponsione a titolo di arretrati retributivi, ai lavoratori in forza alla data del 5 dicembre
2013, di un importo forfettario di euro 250,00 lordi, da corrispondere in due tranches di uguale importo: euro 125,00
con la retribuzione del mese di febbraio 2014 ed euro 125,00 con la retribuzione del mese di giugno 2014 da
commisurare all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1 aprile - 31 dicembre 2013 (v. testo contrattuale, allegato n. 1).
ha previsto, tra l’altro, la corresponsione a titolo di arretrati retributivi, ai lavoratori in forza alla data del 5 dicembre
2013, di un importo forfettario di euro 250,00 lordi, da corrispondere in due tranches di uguale importo: euro 125,00
con la retribuzione del mese di febbraio 2014 ed euro 125,00 con la retribuzione del mese di giugno 2014 da
commisurare all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1 aprile - 31 dicembre 2013 (v. testo contrattuale, allegato n. 1).
L’una tantum è ridotta proporzionalmente, per i contratti di lavoro part-time, in ragione
del minore orario di lavoro convenuto.
del minore orario di lavoro convenuto.
L’importo dell’una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale
e legale ed è esclusa, altresì, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
e legale ed è esclusa, altresì, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’una tantum non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione
della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione (ad. es., a causa di servizio militare,
aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali).
della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione (ad. es., a causa di servizio militare,
aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali).