Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 27-06-2014
Messaggio n. 5658
Con la circolare n. 32 del 13 marzo 2014 è stato illustrato il beneficio previsto dai
Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 264 del 19 aprile
2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.
Il termine di invio delle istanze è scaduto il 12 aprile 2014.
Sono stati ammessi a fruire dell’incentivo i datori di lavoro che hanno inoltrato l’istanza
Sono stati ammessi a fruire dell’incentivo i datori di lavoro che hanno inoltrato l’istanza
e le corrispondenti dichiarazioni di responsabilità mediante il modulo “LICE”, disponibile
all’interno del Cassetto previdenziale Aziende ovvero all’interno del Cassetto previdenziale
Aziende agricole.
L’ammissione al beneficio è stata determinata dall’ordine cronologico dell’assunzione,
della proroga e della trasformazione, in relazione alla risorsa complessivamente stanziata
dai decreti direttoriali citati.
La graduatoria delle istanze accolte è pubblicata all’interno del Cassetto previdenziale
Aziende e Cassetto previdenziale Aziende agricole , nella sezione relativa al modulo
LICE (accessibile selezionando le voci “Comunicazioni on line” e “Invio Nuova
Comunicazione”); le Sedi potranno visualizzare la graduatoria nel sito intranet, seguendo
il percorso Direzione generale > Entrate > Area Normativa e contenzioso amministrativo
aziende con dipendenti.
L’ammissione al beneficio è stata comunicata ai singoli datori di lavoro mediante avviso
apposto in calce al modulo di istanza inviato; al modulo è allegato il piano di fruizione
dell’incentivo, calcolato secondo le informazioni contenute nell’istanza; per i rapporti
di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) sarà cura del datore di lavoro
individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la
quota di ripartizione mensile da esporre nella denuncia DMAG, secondo le indicazioni fornite
nel paragrafo 2.2 della circolare 32/2014. Le istanze non accolte saranno contrassegnate
da un esito negativo.