- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

sabato 26 luglio 2014

INPS: armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l’INPS, ex-ENPALS ed ex- INPDAP.

Roma, 03/07/2014
Circolare n. 86
La presente circolare reca le istruzioni applicative del regolamento in oggetto, volte ad assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per i soggetti iscritti presso l’INPS e presso le Gestioni ex ENPALS ed ex INPDAP, per i quali siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.
  
  1. Spedizionieri doganali
  2. Prepensionamento lavoratori poligrafici
  3. Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto
  4. Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
  5. Lavoratori marittimi
  6. Gestione ex Enpals. Lavoratori del fondo dello spettacolo e sportivi professionisti
  7. Gestione ex Inpdap. Dipendenti dell’Ente nazionale di assistenza al volo (Enav) appartenenti ai profili professionali di cui all’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248
  8. Norme derogatorie
PREMESSA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2014  è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, con il quale è stato emanato il regolamento in oggetto ed il cui titolo è stato modificato con un comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2014.
L’articolo 1 del regolamento reca disposizioni generali riguardanti le categorie di soggetti contemplate dal regolamento stesso.
Come stabilito dall’articolo 1, comma 1,  del regolamento in esame,  lo stesso  costituisce una prima applicazione di quanto disposto dall’articolo 24, comma 18, della legge n. 214 del 2011, disciplinando,  tra l’altro, a far tempo dal 1° gennaio 2014,  l’incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per soggetti iscritti all’INPS e alle Gestioni ex-ENPALS ed ex INPDAP.
Il citato articolo 1, al comma 2,  prevede che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e  contributivi  previsti  dalla  normativa   antecedente all'entrata in vigore del regolamento ai  fini  del  diritto all'accesso  e  alla  decorrenza  del  trattamento  pensionistico  di vecchiaia o di  anzianità,  consegue  il  diritto  alla  prestazione pensionistica secondo tale normativa. Con messaggio n. 1519 del 27 gennaio 2014 (allegato 1) sono state fornite le prime indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di cui trattasi.
 Il predetto articolo 1,  al comma 3,  prevede che nei confronti delle categorie di soggetti contemplate dal regolamento stesso non trovano applicazione le c.d. finestre di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Lo stesso articolo 1, al comma 4, stabilisce che a tutti i requisiti anagrafici previsti dal regolamento per l’accesso al pensionamento, nonché al requisito contributivo per l’accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall’età, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del su citato decreto legge n. 78 del 2010.
Per esplicita disposizione normativa (articolo 12 quater del decreto legge n. 78 del 2010) l’adeguamento in esame non opera in relazione al requisito per l’accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età di cui all’articolo 10 del regolamento in esame.
Ciò posto, a scioglimento della riserva formulata con il predetto messaggio n. 1519 del 2014, si forniscono, di seguito, le istruzioni applicative del provvedimento in argomento, condivise dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota protocollo n. 29/0002780/P del 23 giugno 2014.