Circolare n. 86
La
presente circolare reca le istruzioni applicative del regolamento in
oggetto, volte ad assicurare un processo di incremento dei requisiti
minimi di accesso al pensionamento per i soggetti iscritti presso l’INPS
e presso le Gestioni ex ENPALS ed ex INPDAP, per i quali siano previsti
requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale
obbligatoria.
- Spedizionieri doganali
- Prepensionamento lavoratori poligrafici
- Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto
- Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
- Lavoratori marittimi
- Gestione ex Enpals. Lavoratori del fondo dello spettacolo e sportivi professionisti
- Gestione ex Inpdap. Dipendenti dell’Ente nazionale di assistenza al volo (Enav) appartenenti ai profili professionali di cui all’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248
- Norme derogatorie
PREMESSA
Nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16
gennaio 2014 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, con il quale è stato emanato il
regolamento in oggetto ed il cui titolo è stato modificato con un
comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2014.
L’articolo 1 del regolamento reca disposizioni generali riguardanti le categorie di soggetti contemplate dal regolamento stesso.
Come stabilito dall’articolo 1, comma
1, del regolamento in esame, lo stesso costituisce una prima
applicazione di quanto disposto dall’articolo 24, comma 18, della legge
n. 214 del 2011, disciplinando, tra l’altro, a far tempo dal 1° gennaio
2014, l’incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento
per soggetti iscritti all’INPS e alle Gestioni ex-ENPALS ed ex INPDAP.
Il citato articolo 1, al comma 2,
prevede che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013 i
requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa
antecedente all'entrata in vigore del regolamento ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di
vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione
pensionistica secondo tale normativa. Con messaggio n. 1519 del 27
gennaio 2014 (allegato 1) sono state fornite le prime indicazioni per la
liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di
cui trattasi.
Il predetto articolo 1, al comma 3,
prevede che nei confronti delle categorie di soggetti contemplate dal
regolamento stesso non trovano applicazione le c.d. finestre di cui
all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Lo stesso articolo 1, al comma 4,
stabilisce che a tutti i requisiti anagrafici previsti dal regolamento
per l’accesso al pensionamento, nonché al requisito contributivo per
l’accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall’età, si
applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all’articolo 12 del su citato decreto legge n. 78 del 2010.
Per esplicita disposizione normativa
(articolo 12 quater del decreto legge n. 78 del 2010) l’adeguamento in
esame non opera in relazione al requisito per l’accesso per limite di
età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di
tale limite di età di cui all’articolo 10 del regolamento in esame.
Ciò posto, a scioglimento della riserva
formulata con il predetto messaggio n. 1519 del 2014, si forniscono, di
seguito, le istruzioni applicative del provvedimento in argomento,
condivise dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota
protocollo n. 29/0002780/P del 23 giugno 2014.