Circolare n. 90
1. Premessa
La presente circolare regola l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter,
della legge n. 92 del 28 giugno 2012 (allegato 1), rubricata
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”, così come modificata dalla legge n. 221 del 17
dicembre 2012, di conversione del decreto legge n. 179 del 18 ottobre
2012, in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dello spettacolo (gestione ex Enpals).
A tal fine, acquisito il
parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso con nota
pr. 2477 del 30 maggio 2014, si intendono applicabili ai predetti
lavoratori le disposizioni e le indicazioni contenute nella circolare n.
119/2013 e nei messaggi n. 17768/2013, n. 20538/2013 e n. 1653/2014,
fatta eccezione per i profili amministrativi ed operativi di seguito
riportati.
2. Requisiti del lavoratore
Fermo restando quanto stabilito dal paragrafo 3.2 della circolare n. 119/2013, si specifica quanto segue.
La disciplina di cui all’art 4 della legge n. 92/2012, commi da 1 a 7-ter,
trova applicazione per gli iscritti al fondo lavoratori dello
spettacolo di cui alla lettera c) comma 1 dell’art 2 del d.lgs. n 182
del 1997 che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di
vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal
rapporto di lavoro. Tale disciplina trova applicazione per tutti gli
iscritti alla gestione ex Enpals sempreché prestino attività a tempo
indeterminato.
A tali fini si richiamano le circolari
n. 35 e n. 36 del 2012 nelle quali è illustrata la normativa vigente a
decorrere dal 1° gennaio 2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e
anticipato, nonché i requisiti contributivi ed anagrafici per il
conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche in base alle
disposizioni di cui all’articolo 24, commi 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, e 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.