- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

sabato 6 settembre 2014

invalidità: PREVIDENZA, VISITE DI REVISIONE AI 18 ANNI - DIRITTI FINO AL MOMENTO DI REVISIONE

Il decreto legge n.90/2014 contenente  disposizioni in materia semplificazione per i soggetti con invalidità è stato convertito definitivamente dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Nella conversione in legge del decreto all'art. 25 stato aggiunto ilcomma 6 bis che ha apportato  un'ulteriore modifica importante riguardo alle visite di revisione dell'invalidità civile e dell'handicap.
Il comma 6 bis stabilisce che chi è in possesso di un verbale di invalidità civile o di handicap dove risulta una data di revisione conserva tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura fino alla eventuale  visite  di revisione e del relativo iter di verifica.
L'articolo 25 della legge n.114/14, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90,  ha introdotto anche altre  novità per  le persone  invalide. In particolare, nell'ambito delle provvidenze economiche concesse per invalidità civile, sono stati disposti alcuni cambiamenti rilevanti alle norme fino ad oggi in vigore per quanto concerne  i minori titolari di indennità di frequenza, indennità di accompagnamento  e indennità di comunicazione.
Fino ad oggi al compimento dei 18 anni doveva obbligatoriamente effettuarsi la visita medica di revisione. Infatti, a partire da questa età vengono adottati gli stessi criteri previsti per le persone adulte: sarà attribuita una percentuale d'invalidità con i benefici economici ad essa collegati. Questa visita verificava anche la permanenza  dei requisiti sanitari necessari per continuare a percepire l'indennità di accompagnamento e i nuovi benefici spettanti solo dopo i 18 anni di età.
Il comma 6 della legge n. 114/14 (legge di conversione del decreto legge n.90/14) ha stabilito che sono attribuite al compimento della maggiore età,  e senza ulteriori accertamenti sanitari, le prestazioni economiche concesse agli invalidi maggiorenni, (ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore).
I destinatari i questo beneficio sono: 

  • minori invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento;
  • ciechi civili (di cui la legge 406/68 e legge 382/70);
  • sordi civili titolari d'indennità di comunicazione;
  • coloro a cui è stato concesso l'esonero a future visite di revisione
    da parte delle commissioni mediche per i controlli straordinari (legge 3 
    agosto 2009, n. 102).
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