Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 12-11-2014
Messaggio n. 8673
Con circolare n. 100 del 2 settembre 2014 e con messaggio n. 6897 dell’8 settembre 2014
sono state fornite indicazioni in merito alla istituzione del Fondo di solidarietà residuale
- avvenuta con decreto ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 – e alla relativa disciplina
di finanziamento.
In merito alla definizione di particolari aspetti inerenti l’ambito di applicazione del citato
Fondo l’Istituto ha chiesto ulteriori chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, che ha precisato[1] quanto segue.
1) Settori esclusi in conseguenza della costituzione Fondo di solidarietà ex articolo 3,
commi 4 e 14, Legge n. 92/2012.
Le imprese operanti nel settore del personale dipendente delle aziende, sia pubbliche che
private che svolgono servizi di trasporto pubblico, autofiloferrotranvieri e di navigazione
sulle acque interne e lagunari - con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di
applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari
di alta velocità, nel settore ormeggiatori e barcaioli porti italiani, e nel settore dell’industria
armatoriale, sono da escludere dal novero dei soggetti tenuti al versamento dei contributi
al Fondo di solidarietà residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014. Infatti, per tali settori
alla data del 1° gennaio 2014 risultavano in corso le procedure finalizzate alla
costituzione di Fondi di solidarietà, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 92/2012.
Pertanto, la tabella indicata nel messaggio n. 6897 dell’8 settembre 2014 è da intendersi
modificata, in conseguenza all’esclusione delle imprese classificate con CSC 1.15.01
(in presenza del CA 2B), 1.15.02 e 1.15.03.
Inoltre, il Ministero vigilante ha comunicato che sono stati sottoscritti gli accordi per la
costituzione del Fondo di solidarietà per il settore del lavoro in somministrazione.
Ne consegue l’esclusione di tale settore dal versamento al Fondo residuale a decorrere
dal 1° gennaio 2014, per il personale somministrato.
In conseguenza, sono escluse dal campo di applicazione del Fondo di solidarietà
residuale le imprese di somministrazione lavoro classificate con c.s.c. 7.07.08
e contestuale Codice di Autorizzazione 9A.