- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

mercoledì 19 novembre 2014

Termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr dei dipendenti pubblici interessati dalle salvaguardie per l’accesso al pensionamento

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Roma, 12-11-2014
Messaggio n. 8680

Pervengono quesiti circa i termini di pagamento da applicare ai Tfs e ai Tfr  di dipendenti 
che cessano dal servizio accedendo al trattamento pensionistico sulla base dei requisiti 
precedenti a quelli introdotti dall’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

A tale proposito, con esclusione dei casi rientranti nella disciplina speciale di cui all’art. 2, 
comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135 (in materia di prepensionamento di personale in esubero interessato 
dalla cd. “spending review”), come successivamente modificato, per i  quali sono state 
fornite  indicazioni operative nella circolare n. 79 del 23 giugno 2014 ed alla quale si fa 
rinvio, si chiarisce quanto segue.

Per i lavoratori che cessano dal servizio dopo aver usufruito di un periodo di esonero, 
ai sensi  dell’art. 72, commi 1 – 5, del decreto legge  25 giugno 2008, n. 133,  i criteri 
di applicazione dei termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr nonché la modalità del pagamento 
rateale seguono la normativa vigente in materia,  a meno che gli interessati non possano 
fruire della disciplina derogatoria di cui all’art. 1 comma 23 del decreto legge 13 agosto 
2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all’art. 1, 
comma 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Ciò in quanto la salvaguardia disposta dal citato decreto legge 201/2011 e da 
successive norme per  particolari categorie di lavoratori, consistendo nella conservazione 
delle regole di accesso alla pensione precedenti il 6 dicembre 2011 (data di entrata in 
vigore della riforma Monti Fornero), non ha alcun effetto diretto sui termini e le modalità 
di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto.

Analogamente,  anche per i lavoratori che hanno usufruito del congedo per assistenza a 
congiunti portatori  di handicap ai sensi dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo  
26 marzo 2001, n. 151 o  dei permessi di cui all’art. 33, comma 3,  della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, interessati dagli artt. 11 e 11bis del decreto legge  
31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, 
n. 124, e pertanto beneficiari delle salvaguardie previste dal più volte citato decreto 
legge  201/2011 e da norme a questo successive, non sono previsti  termini di pagamento 
dei Tfs e dei Tfr  diversi da quelli del regime generale definito, come noto, dall’art. 3 
del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 
28 maggio 1997, n. 140, e s.m.i.