Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 12-11-2014
Messaggio n. 8680
Pervengono quesiti circa i termini di pagamento da applicare ai Tfs e ai Tfr di dipendenti
che cessano dal servizio accedendo al trattamento pensionistico sulla base dei requisiti
precedenti a quelli introdotti dall’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
A tale proposito, con esclusione dei casi rientranti nella disciplina speciale di cui all’art. 2,
comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 135 (in materia di prepensionamento di personale in esubero interessato
dalla cd. “spending review”), come successivamente modificato, per i quali sono state
fornite indicazioni operative nella circolare n. 79 del 23 giugno 2014 ed alla quale si fa
rinvio, si chiarisce quanto segue.
Per i lavoratori che cessano dal servizio dopo aver usufruito di un periodo di esonero,
ai sensi dell’art. 72, commi 1 – 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 133, i criteri
di applicazione dei termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr nonché la modalità del pagamento
rateale seguono la normativa vigente in materia, a meno che gli interessati non possano
fruire della disciplina derogatoria di cui all’art. 1 comma 23 del decreto legge 13 agosto
2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all’art. 1,
comma 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Ciò in quanto la salvaguardia disposta dal citato decreto legge 201/2011 e da
successive norme per particolari categorie di lavoratori, consistendo nella conservazione
delle regole di accesso alla pensione precedenti il 6 dicembre 2011 (data di entrata in
vigore della riforma Monti Fornero), non ha alcun effetto diretto sui termini e le modalità
di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto.
Analogamente, anche per i lavoratori che hanno usufruito del congedo per assistenza a
congiunti portatori di handicap ai sensi dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151 o dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, interessati dagli artt. 11 e 11bis del decreto legge
31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124, e pertanto beneficiari delle salvaguardie previste dal più volte citato decreto
legge 201/2011 e da norme a questo successive, non sono previsti termini di pagamento
dei Tfs e dei Tfr diversi da quelli del regime generale definito, come noto, dall’art. 3
del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, e s.m.i.