Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 19-11-2014
Messaggio n. 8881
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014 è stata pubblicata la legge
10 ottobre 2014, n. 147, entrata in vigore il 6 novembre 2014 che, agli articoli
1, 2 e 3, e 4 reca ulteriori disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (allegato n. 1).
10 ottobre 2014, n. 147, entrata in vigore il 6 novembre 2014 che, agli articoli
1, 2 e 3, e 4 reca ulteriori disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (allegato n. 1).
In particolare l’articolo 1 apporta delle modifiche all’articolo 22, comma 1, del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
L’articolo 2 prevede l’applicazione ad ulteriori categorie di lavoratori dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
L’articolo 3 reca l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 194, lettera e),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
L’articolo 4 prevede la copertura finanziaria delle nuove disposizioni recate dalla legge
in argomento.
in argomento.
1. ARTICOLO 1: modifiche all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 2012,
n. 135 (cd. seconda salvaguardia), e all’articolo 11, comma 2, della legge 28 ottobre
2013, n. 124 (cd. quarta salvaguardia)
n. 135 (cd. seconda salvaguardia), e all’articolo 11, comma 2, della legge 28 ottobre
2013, n. 124 (cd. quarta salvaguardia)
1.1 Modifiche all’articolo 22, comma 1, della legge n. 135 del 2012 (cd. seconda
salvaguardia)
salvaguardia)
In considerazione del limitato utilizzo della salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1,
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 (c.d. seconda salvaguardia), l’art. 1, lettera a) della legge n. 147 del 2014 prevede
una modifica del citato art. 22, comma 1, mediante la riduzione del contingente numerico
dei lavoratori,a cui continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto
legge n. 201 del 2011 ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011, da 55.000 soggetti a 35.000 soggetti.
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 (c.d. seconda salvaguardia), l’art. 1, lettera a) della legge n. 147 del 2014 prevede
una modifica del citato art. 22, comma 1, mediante la riduzione del contingente numerico
dei lavoratori,a cui continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto
legge n. 201 del 2011 ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011, da 55.000 soggetti a 35.000 soggetti.
In particolare, la predetta modifica interessa la categoria dei lavoratori collocati in mobilità
di cui all’art. 22, comma 1, lettera a) che, a seguito della modifica apportata dall’art. 1,
lettera b) della legge in esame, è così ridefinita:
di cui all’art. 22, comma 1, lettera a) che, a seguito della modifica apportata dall’art. 1,
lettera b) della legge in esame, è così ridefinita: