Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 12-12-2014
Messaggio n. 9607
Assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dai Fondi di solidarietà di settore e prestazioni di esodo ex art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Modifica delle modalità di versamento della provvista anticipata da parte delle aziende esodanti. Conti di tesoreria di Sede.
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Come è noto, riguardo al finanziamento degli assegni straordinari di sostegno al reddito
erogati dai Fondi di solidarietà di settore, nonché delle prestazioni di esodo ex art. 4, commi
da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, a carico delle aziende esodanti è previsto il versamento
dell’importo a titolo di provvista anticipata entro il giorno 15 del mese che precede
(c.d. data operazione) quello a cui si riferisce la corresponsione delle predette prestazioni
a favore dei/delle beneficiari/e. La valuta massima di accredito a favore della Sede
INPS competente fu stabilita al massimo entro il penultimo giorno del mese precedente
quello di erogazione delle prestazioni in argomento (ovvero al giorno precedente se il
penultimo giorno è festivo o non bancabile).
In considerazione dei tempi ristretti per l’invio dei flussi agli Enti pagatori convenzionati,
il datore di lavoro invia alla Sede INPS, tramite fax e nello stesso giorno in cui è stato
disposto il versamento, copia del bonifico effettuato.
Occorre tuttavia tenere presenti le norme sulla tesoreria unica riguardanti l’Istituto
(art. 44 della legge n. 526/1982, e successive disposizioni; decreto MEF 4 agosto 2009;
circolare MEF- RGS n.11/2012; ecc.) che impongono di incassare direttamente sui conti
accesi presso la tesoreria in Banca d’Italia.
Pertanto, grazie alla possibilità di poter effettuare i bonifici diretti sulla tesoreria -
resi possibili dall’immissione nella rete interbancaria dei conti di tesoreria attraverso
l’attribuzione a ciascuno di essi del relativo codice IBAN (in applicazione delle
disposizioni contenute nel decreto MEF n. 293 del 9 ottobre 2006, nonché delle
disposizioni introdotte dalla PSD nel 2010 che consentono l’accreditamento dei conti
correnti dei beneficiari al più tardi il giorno seguente a quello dell’operazione) -
le somme devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede competente
il primo giorno bancabile successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancabile,
il termine si intende anticipato a quello - sempre bancabile - immediatamente precedente.
Si evidenzia che la provvista deve risultare nella disponibilità dell’Istituto prima dell’invio
dei flussi di pagamento del mese successivo, al massimo entro il giorno 19 del mese,
altrimenti i relativi pagamenti vengono sospesi e non pagati.