Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 12-12-2014
Messaggio n. 9611
Assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito. Salvaguardie 65.000 e 55.000. Attività di monitoraggio di cui all’articolo 24, comma 14, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Esaurimento del contingente.
|
Come è noto, il decreto 1° giugno 2012 ha determinato in 17.710 unità il contingente
numerico dei lavoratori titolari di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà
di settore interessati dalla concessione del beneficio della deroga in oggetto.
Il citato decreto del 1° giugno ha anche previsto che al beneficio possano essere
ammessi i soggetti autorizzati dall’INPS, al quale la legge affida il complessivo monitoraggio
del numero del lavoratori beneficiari della salvaguardia (articolo 24, comma 15).
L’Istituto effettua il monitoraggio delle domande di assegno straordinario presentate,
per i lavoratori che intendano avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di riforma, secondo il criterio –
stabilito dalla legge - della data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Come altresì noto, il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135/2012,
e il successivo decreto attuativo dell’8 ottobre 2012 pubblicato nella GU n. 17 del
21 gennaio 2013, ha previsto l’ampliamento del sopra richiamato contingente, per ulteriori
1.600 unità.
Il messaggio n. 20944 del 19 dicembre 2012 ha illustrato le modalità di presentazione delle
domande di assegno straordinario in salvaguardia, le quali hanno carattere di prenotazione
e sono acquisite dalle Sedi solo dopo l’autorizzazione alla liquidazione da parte della
Direzione centrale pensioni.