Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 16/12/2014
Circolare n. 169
1 - Premessa e quadro normativo
L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 ha introdotto in via sperimentale,
per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine
del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo
parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per fare
fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati,
per un massimo di sei mesi.
Con decreto del 28 ottobre 2014, pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell’ 11 dicembre 2014
n.287 (All.1), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle
predette misure, nei limiti delle risorse finanziare stanziate per ciascun anno di sperimentazione.
Il contenuto della presente circolare innova ed integra quanto disposto con la circolare INPS
n.48 del 28 marzo 2013.
2 – Ambito di applicazione
Ai sensi del decreto ministeriale del 28 ottobre 2014, al beneficio (nelle due misure sopra
indicate) possono accedere esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo
parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure
iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.