- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

lunedì 1 dicembre 2014

Prestazioni assistenziali – azioni di rivalsa ex art. 41 legge 4 novembre 2010, n. 183

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 27/11/2014
Circolare n. 152 1.
Premessa
La legge n. 183 del 4 novembre 2010, all’articolo 41, comma 1, ha stabilito che le prestazioni assistenziali (pensioni, assegni e indennità) in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall’Istituto, quale ente erogatore delle stesse, nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione.
Il successivo comma, ha stabilito che il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe, stabiliti con D.M. 19 marzo 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2013 n. 223. Si evidenzia che l’azione di recupero delle somme erogate a titolo di provvidenze di invalidità civile in conseguenza di fatto illecito di terzi (art. 2043 c.c.) costituisce, in capo all’Istituto, un diritto autonomo e distinto da quello dell’assistito, a differenza dell’azione di cui agli artt. 1916 c.c. e 14 della L. 222/84, che prevedono la surroga dell’Istituto nei medesimi diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili e quindi la successione nel lato attivo di un rapporto obbligatorio.

Pertanto, il legislatore, in ragione dell’assenza del rapporto assicurativo tra l’Istituto e il soggetto danneggiato in favore del quale è stata riconosciuta una provvidenza di invalidità civile, è intervenuto specificamente con la norma in parola, al fine di attribuire all’Istituto la competenza al recupero delle prestazioni erogate per fatto illecito di terzi, nonché per definire le modalità di quantificazione delle somme da recuperare. Si richiama l'attenzione sull'esigenza di una puntuale gestione delle attività di controllo necessarie al fine di evitare danni patrimoniali all'Istituto. 2. Flusso procedurale Al fine di agevolare e tracciare tutte le attività necessarie per l'esercizio dell'azione di rivalsa, è stata realizzata l'interconnessione della procedura “Surroghe/Rivalse web 2.0” con quella di gestione telematica delle domande volte al riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità e della sordità (INVCIV2010).

In base a tale nuova funzionalità, la segnalazione che la patologia dipende da fatto causato da terzi, in qualsiasi fase del processo di lavoro venga acquisita nella procedura INVCIV2010, viene trasmessa automaticamente alla procedura “Rivalsa/surroghe web”, per l'acquisizione delle informazioni utili al conseguente avvio delle azione di rivalsa nei confronti del terzo responsabile.

Si ricorda che, al fine di consentire una più completa emersione del fenomeno, questo Istituto ha stipulato una Convenzione con l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) per la consultazione della loro Banca dati sinistri, volta a verificare la presenza di un sinistro stradale in cui è incorso il soggetto richiedente la prestazione assistenziale, al fine di consentire alle strutture medico-legali di evidenziare i casi in cui dall’evento lesivo causato da un terzo responsabile può essere scaturita una richiesta di prestazione.
inps.it