Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 27/11/2014
Circolare n. 152
1.
Premessa
La legge n. 183 del 4 novembre 2010, all’articolo 41, comma 1, ha stabilito che le
prestazioni assistenziali (pensioni, assegni e indennità) in favore degli
invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi,
sono recuperate dall’Istituto, quale ente erogatore delle stesse, nei riguardi
del responsabile civile e della compagnia di assicurazione.
Il successivo comma, ha stabilito che il valore capitale della prestazione erogata
è determinato mediante criteri e tariffe, stabiliti con D.M. 19 marzo 2013
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2013 n. 223.
Si evidenzia che l’azione di recupero delle somme erogate a titolo di provvidenze
di invalidità civile in conseguenza di fatto illecito di terzi (art. 2043 c.c.)
costituisce, in capo all’Istituto, un diritto autonomo e distinto da quello dell’assistito, a differenza dell’azione di cui agli artt. 1916 c.c. e 14 della
L. 222/84, che prevedono la surroga dell’Istituto nei medesimi diritti
dell’assicurato verso i terzi responsabili e quindi la successione nel lato
attivo di un rapporto obbligatorio.
Pertanto, il legislatore, in ragione dell’assenza del rapporto assicurativo
tra l’Istituto e il soggetto danneggiato in favore del quale è stata riconosciuta
una provvidenza di invalidità civile, è intervenuto specificamente con la norma
in parola, al fine di attribuire all’Istituto la competenza al recupero delle
prestazioni erogate per fatto illecito di terzi, nonché per definire le modalità
di quantificazione delle somme da recuperare.
Si richiama l'attenzione sull'esigenza di una puntuale gestione delle attività
di controllo necessarie al fine di evitare danni patrimoniali all'Istituto.
2. Flusso procedurale
Al fine di agevolare e tracciare tutte le attività necessarie per l'esercizio
dell'azione di rivalsa, è stata realizzata l'interconnessione della procedura
“Surroghe/Rivalse web 2.0” con quella di gestione telematica delle domande volte
al riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità e della sordità (INVCIV2010).
In base a tale nuova funzionalità, la segnalazione che la patologia dipende da
fatto causato da terzi, in qualsiasi fase del processo di lavoro venga acquisita
nella procedura INVCIV2010, viene trasmessa automaticamente alla procedura
“Rivalsa/surroghe web”, per l'acquisizione delle informazioni utili al conseguente
avvio delle azione di rivalsa nei confronti del terzo responsabile.
Si ricorda che, al fine di consentire una più completa emersione del fenomeno,
questo Istituto ha stipulato una Convenzione con l’IVASS (Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni) per la consultazione della loro Banca dati sinistri, volta
a verificare la presenza di un sinistro stradale in cui è incorso il soggetto
richiedente la prestazione assistenziale, al fine di consentire alle strutture
medico-legali di evidenziare i casi in cui dall’evento lesivo causato da un
terzo responsabile può essere scaturita una richiesta di prestazione.
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