Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 02/12/2014
Circolare n. 153
Premessa.
Il DL 20 marzo 2014, n. 34[1] , tra le varie misure a vantaggio delle imprese,
è intervenuto, tra l’altro, sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti
di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da Cigs, apportando rilevanti modifiche alla
precedente disciplina dettata dall’articolo 6, del DL 510/96 (L. 608/96).
Le novità riguardano principalmente gli aspetti riferiti alla misura, al relativo finanziamento e,
soprattutto, quelli inerenti ai criteri di accesso al beneficio.
In particolare, l’articolo 5 del citato decreto (allegato 1) ha inserito all'articolo 6 del
DL n. 510/1996, dopo il comma 4, il comma 4bis che, nel definire la nuova disciplina[2],
prevede uno stanziamento annuo di 15 milioni di euro a copertura degli oneri riferiti alla misura
di cui trattasi, a far tempo dall’anno in corso.
Inoltre, la riduzione contributiva, precedentemente articolata in modo differente in relazione
alla percentuale di contrazione dell’orario di lavoro stabilita nell’accordo e all’ubicazione
territoriale dell’azienda, è stata uniformata in misura pari al 35%.
1. Contenuto della norma.
A seguito delle innovazioni introdotte dal DL n.34/2014, diversamente da quanto
avveniva in passato, l’ammissione alla riduzione contributiva in favore dei CdS è subordinata,
oltre che al rigoroso rispetto dei limiti di spesa, anche ai criteri di ammissione, la cui
individuazione viene affidata ad un decreto interministeriale (Lavoro-Economia).
Il Decreto Interministeriale 7 luglio 2014, n. 83312 (allegato 2), attuando la previsione
legislativa, ha disciplinato modalità e regole di accesso all’incentivo.
Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 23 del
26/9/2014 (allegato 3) ha riepilogato l’impianto normativo a supporto della materia
e fornito, altresì, le istruzioni che i datori di lavoro devono seguire per richiedere le
riduzioni contributive previste dalla legge.
Completata la fase di istruttoria delle istanze trasmesse, l’Istituto, chiamato, tra l’altro,
a stimare l’incidenza della misura agevolata (vedi punto 5), ha comunicato i risultati
della valutazione degli oneri al Ministero che, a sua volta, ha provveduto a emanare
i decreti direttoriali di ammissione all’incentivo contributivo.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni e le modalità che i datori di lavoro,
destinatari dei provvedimenti ministeriali di ammissione, dovranno seguire per
fruire del beneficio contributivo riferito all’anno 2014.