Continua l'opera
di trasformazione del Tfr, che dal 1° marzo potrà acquisire la forma di
un'integrazione della retribuzione mensile.
E' questo il principale effetto prodotto dal comma 26 dell'articolo 1 della legge 190/2014. Con il nuovo comma 756 bis dell'articolo 1 della legge 296/2006 si introduce la possibilità per il dipendente privato in servizio da almeno sei mesi, di chiedere al proprio datore di lavoro, per i periodi decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la liquidazione in busta paga dell'importo mensile che avrebbe maturato ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.
E' questo il principale effetto prodotto dal comma 26 dell'articolo 1 della legge 190/2014. Con il nuovo comma 756 bis dell'articolo 1 della legge 296/2006 si introduce la possibilità per il dipendente privato in servizio da almeno sei mesi, di chiedere al proprio datore di lavoro, per i periodi decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la liquidazione in busta paga dell'importo mensile che avrebbe maturato ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.
Ancora una volta,
dopo il primo intervento effettuato in occasione della riforma della previdenza
complementare in vigore dal 2007, il Governo decide di intervenire su questo
istituto tipicamente italiano, modificandone radicalmente la natura e le
conseguenti modalità di gestione.
Nel 2007 con il
Dlgs 252/2005 era stata data l'opportunità di destinare il Tfr a un fondo
pensione, al fine di creare o implementare una posizione pensionistica
individuale integrativa rispetto a quella obbligatoria per legge (anche in
considerazione degli effetti “riduttivi” prodotti dal sistema di calcolo
contributivo sulla misura dei trattamenti
pensionistici).