La pubblica amministrazione è tenuta ad assumere persone con disabilità nella quota d'obbligo prevista dalla normativa e ad osservare precisi vincoli per effettuare le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'art. 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001 in tema di procedure per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.
L'art. 3 della legge 68/99 prevede che i datori di lavoro,pubblici, come quelli privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori invalidi nella seguente misura:
a) 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti, in questo caso l'obbligo si applica solo per le nuove assunzioni.
Le persone con disabilità in età lavorativa (cioè che abbiano compiuto i 18 anni e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile) e disoccupate possono essere assunte presso i datori di lavoro pubblici (non economici) purché appartenenti ad una delle seguenti categorie:
- invalidi civili (con una riconoscimento di invalidità superiore al 45%);
- invalidi del lavoro (con un riconoscimento di invalidità INAIL superiore al 33%);
- non vedenti (persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi);
- sordi (persone colpite da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio (con minorazioni ascritte dalla I all'VIII categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra);
Queste le modalità per essere assunti: