Le pensioni
anticipate, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, non saranno soggette ad alcuna
penalizzazione, anche se l'accesso avviene con meno di 62 anni di età. Lo
prevede l'articolo 1, comma 113, della legge 190/2014, in vigore da
ieri.
L’evoluzione
normativa
Le disposizioni in
materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non troveranno
applicazione limitatamente alle persone che maturano il previsto requisito di
anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. La legge 214/2011 (e
successive modifiche) prevede che per coloro che accedono alla pensione
anticipata prima dei 62 anni si applica, sulla quota di trattamento
pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011,
una riduzione pari a un punto per ogni anno di anticipo nell'accesso alla
pensione rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni. È da
sottolineare, che la riduzione si applica sulla quota di trattamento
pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Ne deriva, che per chi
ha un'anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si
applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al
31 dicembre 2011; mentre, per coloro che hanno un'anzianità contributiva
inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di
pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre
1995.