Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 09/01/2015
Circolare n. 1
1. Perequazione definitiva delle pensioni
per l’anno 2014
1.1 Modalità di applicazione della perequazione
L’art. 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 (allegato 1) stabilisce la
misura nella quale, per il triennio 2014-2016, deve essere riconosciuta la rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, confermando i criteri enunciati nell’articolo
12 del disegno di legge n. 1120/2013, che prevedeva che la misura dell’adeguamento
della pensione fosse determinato secondo valori percentuali decrescenti in relazione a
scaglioni di importo complessivo dei trattamenti pensionistici e non più in base a fasce
di importo interne a ciascun trattamento.
Come illustrato al punto 2 della circolare 7/2014, tenuto conto dei tempi tecnici imposti
dalle operazioni di ricalcolo generalizzato delle pensioni, nelle more dell’approvazione della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, in fase di rinnovo per l’anno 2014 si è provveduto ad
applicare, in via provvisoria la rivalutazione delle pensioni per l’anno 2014 sulla base dei
criteri indicati dall’art 12 del disegno di legge di stabilità n. 1120/2013 approvato dal Consiglio
dei Ministri in data 15 ottobre 2013 e trasmesso alle Camere per la relativa approvazione.
Le differenze fra le due disposizioni riguardano la misura percentuale dell’indice di rivalutazione,
da applicare:
• ai trattamenti di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo, per i quali
la percentuale di attribuzione dell’indice di rivalutazione passa dal 90 al 95%;
• ai trattamenti di importo superiore a sei volte il trattamento minimo, per i quali
la percentuale di attribuzione dell’indice di rivalutazione passa dal 50 al 40%