Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 23/01/2015
Circolare n. 10
Semplificazioni in materia di accertamento sanitario di revisione (art. 25, comma 6-bis); accertamento delle condizioni sanitarie per le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni già minori titolari d’indennità di frequenza (art. 25, comma 5);semplificazioni per le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni già minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione (art. 25, comma 6).
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1. Semplificazioni in materia di accertamento sanitario di revisione.
La Legge n. 114/2014, in sede di conversione del D.L. 90/2014, con il comma 6 bis
dell’art. 25 ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di
revisione, stabilendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione
e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso
di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di
benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita,
nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale”.
La norma, novellando il previgente sistema, ha quindi come obiettivo primario
la semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione
dei benefici spettanti ai cittadini in possesso di verbali con rivedibilità e consente di
superare, anche alla luce della prevista conservazione di tutti i diritti acquisiti
in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (almeno fino alle
risultanze della visita di revisione), l’attuale sistema dell’eventuale doppia visita.
La novella legislativa, infatti, rende finalmente possibile una gestione unitaria delle visite
di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all’Istituto, già preposto all’accertamento
definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità
civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009,
n. 102), di effettuare anche l’accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione
previste all’atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall’Istituto stesso.