Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 21/01/2015
Circolare n. 8
1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è
stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
L’ articolo 1, comma 115, della citata legge così dispone: “Entro il 31 gennaio
2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e
all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL,
dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione
dell’ attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva
l’ accertamento dell’avvenuta esposizione all’ amianto per un periodo superiore
a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda
successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il
riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, possono presentare domanda all’ INPS per il riconoscimento della
maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata
ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al
1° gennaio 2015”.