Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 30/01/2015
Circolare n. 19
1. Premessa.
L’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede che, con effetto
dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma
dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni
– c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di disoccupazione
ASPI e Mini Aspi, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione
mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale
soglia per l’applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per
cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati.
dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma
dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni
– c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di disoccupazione
ASPI e Mini Aspi, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione
mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale
soglia per l’applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per
cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati.
2. Trattamenti di integrazione salariale.
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al
combinato disposto della legge 13 agosto 1980, n. 427 (come modificata dall’art. 1,
comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451) e dell’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire
il massimale più alto.
inps.it
combinato disposto della legge 13 agosto 1980, n. 427 (come modificata dall’art. 1,
comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451) e dell’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire
il massimale più alto.
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