- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

mercoledì 4 febbraio 2015

Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Roma, 29/01/2015
Circolare n. 17

Premessa

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi da 118 a 124, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, anche “Legge di stabilità 2015”) ha 
introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di 
lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
con decorrenza nel corso del 2015.

In particolare, il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito, 
ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di 
lavoro agricoli. Si sottolinea come, ai fini del diritto all’esonero, non assuma rilevanza la
 sussistenza della natura imprenditoriale in capo al datore di lavoro, pertanto il beneficio 
è esteso anche ai soggetti non imprenditori.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico,
in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote 
previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione,
 il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo
 indeterminato. Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione artificiosa dei
 presupposti per l’applicazione del beneficio non conformi all’obiettivo della norma, il 
Legislatore ha escluso l’applicazione dell’esonero medesimo laddove, nell’arco dei tre mesi 
antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore assunto 
abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente 
l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art.
 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro 
medesimo. Per il settore agricolo, anche alla luce delle specificità che connotano lo 
svolgimento delle relative prestazioni lavorative, le predette condizioni presentano profili 
di diversità, di seguito illustrati al par. 6.

La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del 
datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un
 importo pari a euro 8.060,00 su base annua. L’applicazione del predetto beneficio non 
determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, in quanto l’aliquota 
di computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria, pari, 
per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33% della retribuzione lorda imponibile. 
Parimenti, continuano ad applicarsi ai lavoratori gli istituti e gli interventi previdenziali 
tipici del settore in cui opera il relativo datore di lavoro.

Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 
dicembre 2015. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.

Con apposita circolare, l’Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione della misura 
di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle 
dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.