Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 29/01/2015
Circolare n. 17
Premessa
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi da 118 a 124, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, anche “Legge di stabilità 2015”) ha
introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
con decorrenza nel corso del 2015.
In particolare, il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito,
ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di
lavoro agricoli. Si sottolinea come, ai fini del diritto all’esonero, non assuma rilevanza la
sussistenza della natura imprenditoriale in capo al datore di lavoro, pertanto il beneficio
è esteso anche ai soggetti non imprenditori.
Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico,
in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote
previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione,
il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo
indeterminato. Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione artificiosa dei
presupposti per l’applicazione del beneficio non conformi all’obiettivo della norma, il
Legislatore ha escluso l’applicazione dell’esonero medesimo laddove, nell’arco dei tre mesi
antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore assunto
abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente
l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art.
2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro
medesimo. Per il settore agricolo, anche alla luce delle specificità che connotano lo
svolgimento delle relative prestazioni lavorative, le predette condizioni presentano profili
di diversità, di seguito illustrati al par. 6.
La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del
datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un
importo pari a euro 8.060,00 su base annua. L’applicazione del predetto beneficio non
determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, in quanto l’aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria, pari,
per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33% della retribuzione lorda imponibile.
Parimenti, continuano ad applicarsi ai lavoratori gli istituti e gli interventi previdenziali
tipici del settore in cui opera il relativo datore di lavoro.
Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31
dicembre 2015. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.
Con apposita circolare, l’Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione della misura
di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle
dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.